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Anf per lavoratori e pensionati da lavoro agricolo dipendente
L'assegno al nucleo familiare (anf) è una prestazione, nata per supportare le esigenze economiche della famiglia del lavoratore dipendente e del pensionato da lavoro subordinato.
L'anf dal 1988 ha sostituito gli assegni familiari, e non viene più determinato in relazione ai singoli familiari a carico, ma sulla base della consistenza numerica e reddituale complessiva del nucleo familiare. L’assegno per il nucleo familiare spetta al lavoratore o al pensionato, se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera determinati limiti, stabiliti annualmente.
Sono considerati componenti del nucleo: il lavoratore o pensionato stesso; il coniuge (non legalmente separato); i figli minori e maggiorenni inabili (dal 1° gennaio 2007, anche i figli fino ai 21 anni, in particolari condizioni); i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali orfani, minori o maggiorenni inabili; i nipoti diretti minori, se a carico del nonno.
Il reddito da considerare per verificare il diritto a questa prestazione è quello percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.
Sono rilevanti tutti i redditi, conseguiti da ciascun componente del nucleo (redditi da lavoro dipendente, reddito della casa di abitazione, pensioni dirette e ai superstiti erogate da Stati esteri, ecc..), con esclusione: delle rendite vitalizie Inail, delle pensioni di guerra, delle pensioni tabellari, delle indennità di accompagnamento, dei trattamenti di fine rapporto, dell’indennità di trasferta, dell’indennizzo L.210/92, dello stesso assegno per il nucleo familiare.
La prestazione è erogata a condizione che il 70% del reddito complessivo del nucleo derivi da lavoro dipendente (ovvero da pensione o da altro trattamento previdenziale).
L’importo dell’assegno è direttamente proporzionale al numero dei componenti della famiglia ed inversamente proporzionale al reddito complessivo degli stessi: in sostanza, se il reddito familiare è basso e gli aventi diritto sono tanti, l’assegno sarà più consistente.
Ogni anno, vengono pubblicate delle tabelle, che riportano i limiti di reddito e gli importi dell'assegno, relativi alle diverse tipologie di nucleo e rapportati al numero dei componenti dello stesso.
La domanda di assegno, da parte del lavoratore, deve essere presentata:
• per gli Operai a Tempo Determinato (OTD), all’Inps, utilizzando il modello di domanda per la relativa disoccupazione entro il 31 marzo di ogni anno, in caso di richiesta congiunta di disoccupazione agricola; • per gli Operai a Tempo Indeterminato (OTI), invece, il titolare dell’azienda ha l’obbligo di corrispondere, dal 1° luglio 2007, l’assegno stesso (qualora spettante), ai dipendenti. Quindi, attualmente, è il titolare stesso abilitato a ricevere le relative domande, che i lavoratori presenteranno utilizzando il mod.ANF/DIP. Il datore di lavoro, successivamente, determinerà il diritto, calcolando la misura dell’assegno e corrispondendolo all’interessato con la paga mensile.
I pensionati invece, devono presentare la domanda alla competente sede dell’Istituto di previdenza.
Il diritto a percepire l’anf si prescrive nel termine di 5 anni.
Per maggiori informazioni e per la presentazione della domanda, rivolgiti alla sede del Patronato INAS più vicina. Il servizio è completamente gratuito.