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I medicinali sono raggruppati in classi differenti secondo lo schema che segue:
Le Regioni, per ciò che riguarda i medicinali di classe a) hanno la facoltà di imporre la totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci, con proprie leggi. Per i farmaci di classe a) qualora il medico prescriva un medicinale avente eguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitari di un altro farmaco, che è in commercio con un prezzo minore, il farmacista è tenuto a consegnare al paziente il medicinale di prezzo inferiore.
Se il paziente non accetta la sostituzione o se il medico ha inserito sulla ricetta la dicitura “non sostituibile” il farmacista deve consegnare il medicinale prescritto, restando a carico dell’assistito la differenza tra i due prezzi. Anche per i medicinale di classe c) il farmacista è obbligato, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi eguale composizione.
Ovviamente, anche in questo caso il farmacista consegnerà al paziente il farmaco con prezzo più basso se sulla ricetta non è inserita la dicitura “insostituibile”.
Attualmente le prestazioni che possono essere subordinate ad una partecipazione alla spesa sono:
Per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche effettuate in regime ambulatoriale è previsto il pagamento, a carico dell’assistito del ticket . Anche per questo tipo di prestazioni sono previste da parte delle singole Regioni delle forme di esenzione per alcune categorie di soggetti.
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