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Pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi

Chi sei: Lavoratore autonomo,

Cosa cerchi: Pensioni,

Parole chiave: Pensione,

Sono considerati lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali). Tali lavoratori sono iscritti presso le relative Gestioni Speciali, istituite presso l'Inps.
 

Pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo retributivo 

Riguarda coloro che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato una contribuzione pari ad almeno 18 anni.
Tale pensione è riconosciuta al raggiungimento dei 60 anni di età per le donne, e 65 anni per gli uomini, in presenza di almeno 20 anni di contributi. Inoltre, è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa subordinata, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa autonoma. 
 

Dal 1° gennaio 1993 i requisiti minimi di contribuzione sono stati gradualmente elevati.

Deroghe

Mantiene l’antecedente requisito contributivo (15 anni di contribuzione) chi al 31 dicembre 1992:
aveva già compiuto l’età pensionabile (60 anni donne, 65 anni uomini)
poteva far valere 15 anni di contributi
era stato autorizzato ai versamenti volontari

Anche i non vedenti possono accedere alla pensione con 15 anni di contributi, all’età di 65 (uomini) o 60 anni (donne).
Inoltre, il requisito contributivo è pari a 10 anni e l’età è anticipata a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini in favore dei non vedenti, con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, dalla nascita, o da data anteriore all’inizio dell’assicurazione, o con almeno 10 anni lavorativi dopo l’insorgenza della cecità.

I titolari di pensione di vecchiaia il cui importo sia modesto, hanno diritto, rispettando determinati limiti di redditi individuale e coniugale, all’integrazione al trattamento minimo.

Pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo misto

Riguarda coloro che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato una contribuzione inferiore a 18 anni.
Quanto indicato per la vecchiaia nel sistema retributivo, vale anche per tale prestazione.
Il relativo sistema di calcolo prevede che, per i periodi assicurativi accreditati sino al 31 dicembre 1995 è applicato il calcolo retributivo, mentre per quelli accreditati dal 1° gennaio 1996 è applicato il calcolo contributivo. Gli interessati possono optare per il sistema di calcolo contributivo, in presenza di contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati dal 1° gennaio 1996.
 

Pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo

Riguarda coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 in poi.
Fino al 31 dicembre 2007, le condizioni per l’accesso al pensionamento erano:
almeno 57 anni di età sia per gli uomini sia per le donne
almeno 5 anni di contribuzione effettiva
cessazione attività lavorativa dipendente
misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età
La prestazione poteva essere erogata prima del compimento dei 57 anni di età, soltanto con 40 anni di contributi, per il raggiungimento dei quali erano esclusi i periodi di studio riscattati ed i versamenti volontari, mentre erano conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5.
Tali requisiti pensionistici sono, ad oggi, ancora validi per coloro che li hanno maturati entro il 2007.

Dal 1° gennaio 2008, le modalità per l’accesso al pensionamento sono tre e devono soddisfare i seguenti requisiti:
 

1)
almeno 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 anni per le donne
almeno 5 anni di contribuzione effettiva
cessazione dell’attività lavorativa
misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età
 

oppure
 

2)
40 anni di contributi a prescindere dall’età, per il raggiungimento dei quali sono compresi i periodi di studio riscattati ma esclusi i versamenti volontari. Sono conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5. La misura della pensione deve essere pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età

oppure
 

3)
35 anni di contributi e 59 anni di età fino al 30 giugno 2009
35 anni di contributi, 60 anni di età e quota* 96 dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010
35 anni di contributi, 61 anni di età e quota* 97 dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012
35 anni di contributi, 62 anni di età e quota* 98 dal 1° gennaio 2013
*quota = somma di età e numero dei contributi

Per il raggiungimento dei 35 anni di contributi, sono compresi i periodi di studio riscattati ma esclusi i versamenti volontari. Sono conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5. La misura della pensione deve essere pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età.

Le lavoratrici madri possono accedere alla pensione contributiva anticipando l’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, possono optare per un calcolo pensionistico più favorevole, tramite l’applicazione del coefficiente relativo all’età anagrafica effettiva alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di 1 anno (1 o 2 figli) o di 2 anni (3 o più figli).
La pensione liquidata con il sistema contributivo non può essere integrata al trattamento minimo.

Le pensioni di vecchiaia con requisiti maturati dal 1° gennaio 2008 sono messe in pagamento in base a determinate decorrenze, le c.d. “finestre”.

Finestre di accesso nel sistema retributivo e misto

Le pensioni di vecchiaia, liquidate con sistema retributivo e misto, sono messe in pagamento secondo le seguenti finestre:
1° ottobre - se i requisiti sono stati maturati entro il 31 marzo dello stesso anno
1° gennaio – se i requisiti sono stati maturati entro il 30 giugno dell’anno precedente
1° aprile - se i requisiti sono stati maturati entro il 30 settembre dell’anno precedente
1° luglio - se i requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente

Finestre di accesso nel sistema contributivo

Per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, le finestre si differenziano in base all’età di accesso alla pensione.
Se l’età è pari o superiore ai 60 anni (donne) o ai 65 anni (uomini), le finestre sono le stesse previste per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo/misto (vedi sopra).

Se invece l’età è inferiore ai 60 anni (donne) o 65 anni (uomini), le finestre sono le seguenti:
• 1° luglio - se i requisiti sono stati maturati entro il 30 giugno dell’anno precedente
• 1° gennaio - se i requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre di due anni prima

Per la verifica corretta della tua posizione contributiva, per il calcolo previsionale e per la presentazione della domanda di pensione rivolgiti alla sede del Patronato INAS più vicina. Il servizio è completamente gratuito.

Aggiornato al 1-4-2010

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