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Pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi

Chi sei: Lavoratore autonomo,

Cosa cerchi: Pensioni,

Parole chiave: Pensione,

Sono considerati lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali). Tali lavoratori sono iscritti presso le relative Gestioni Speciali, istituite presso l'Inps.

Pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo retributivo

Riguarda coloro che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato una contribuzione pari ad almeno 18 anni.
Tale pensione è riconosciuta al raggiungimento dei 60 anni di età per le donne, e 65 anni per gli uomini, in presenza di almeno 20 anni di contributi. Inoltre, è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa subordinata.
Dal 1° gennaio 1993 i requisiti minimi di contribuzione, nonché quelli relativi all’età, sono stati gradualmente elevati ai fini del diritto pensionistico.

Deroghe

Mantiene l’antecedente requisito contributivo (15 anni di contribuzione) chi al 31 dicembre 1992:

  • aveva già compiuto l’età pensionabile (all’epoca 55 anni donne, 60 anni uomini)
  • poteva far valere 15 anni di contributi
  • era stato autorizzato ai versamenti volontari

Inoltre, ulteriore deroga all’innalzamento del requisito contributivo (continua a valere il precedente requisito minimo di 15 anni) è prevista per:

  • chi possa far valere 25 anni di assicurazione e sia stato occupato per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare (anche successivamente al 31 dicembre 1992)
  • i non vedenti

Il lavoratore può accedere a pensione con un requisito contributivo ridotto, rispetto ai 20 anni, nel caso in cui, la differenza di contributi accreditati tra il 31 dicembre 1992 e la data di compimento dei 60 anni per le donne e 65 per gli uomini non permetta comunque di raggiungere il requisito dei 20 anni. Resta necessario il requisito minimo dei 15 anni di contributi.

Mantengono l’antecedente requisito dell’età pensionabile (55 anni donne, 60 anni uomini):

  • i non vedenti (inoltre, l’età è anticipata a 50 anni per le donne, 55 anni per gli uomini, a favore dei non vedenti, con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, dalla nascita, o da data anteriore all’inizio dell’assicurazione, o con almeno 10 anni lavorativi dopo l’insorgenza della cecità)
  • gli invalidi almeno all’80%, riconosciuti dall’Inps
  • i lavoratori in mobilità lunga compresi in disposizioni di legge

Le lavoratrici possono proseguire l’attività dipendente fino al compimento del 65° anno di età, rinviando il pensionamento. Tale opzione si esercita tramite comunicazione diretta al datore di lavoro, ed all’Inps, almeno 6 mesi prima dell’età pensionabile. Alle interessate si applica un incremento della percentuale di rendimento pensionistico, pari allo 0,50% per ogni ulteriore anno di lavoro, fino al raggiungimento, da parte delle interessate, dei 40 anni di contributi .
I titolari di pensione di vecchiaia il cui importo sia modesto, hanno diritto, rispettando determinati limiti di redditi individuale e coniugale, all’integrazione al trattamento minimo.

Pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo misto

Riguarda coloro che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato una contribuzione inferiore a 18 anni.
Quanto indicato per la vecchiaia nel sistema retributivo, vale anche per tale prestazione.
Il relativo sistema di calcolo prevede che, per i periodi assicurativi accreditati sino al 31 dicembre 1995 è applicato il calcolo retributivo, mentre per quelli accreditati dal 1° gennaio 1996 è applicato il calcolo contributivo. Gli interessati possono optare per il sistema di calcolo contributivo, in presenza di contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati dal 1° gennaio 1996.

Pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo

Riguarda coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 in poi.
Fino al 31 dicembre 2007, le condizioni per l’accesso al pensionamento erano:

  • almeno 57 anni di età sia per gli uomini sia per le donne
  • almeno 5 anni di contribuzione effettiva
  • cessazione attività lavorativa dipendente
  • misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età

La prestazione può essere erogata prima del compimento dei 57 anni di età, soltanto con 40 anni di contributi, per il raggiungimento dei quali sono esclusi i periodi di studio riscattati ed i versamenti volontari, mentre sono conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5.

Dal 1° gennaio 2008, le condizioni per l’accesso al pensionamento sono 3 e devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • almeno 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 anni per le donne
  • almeno 5 anni di contribuzione effettiva
  • cessazione dell’attività lavorativa
  • misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età

oppure

  • 40 anni di contributi a prescindere dall’età, per il raggiungimento dei quali sono compresi i periodi di studio riscattati ma esclusi i versamenti volontari. Sono conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5

oppure

  • 35 anni di contributi e 59 anni di età fino al 30 giugno 2009
  • 35 anni di contributi e 60 anni di età dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010*
  • 35 anni di contributi e 61 anni di età dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012*
  • 35 anni di contributi e 62 anni di età dal 1° gennaio 2013*

Per il raggiungimento dei 35 anni di contributi, sono compresi i periodi di studio riscattati ma esclusi i versamenti volontari.
*in attesa di verifica riguardo all’applicazione delle quote e delle 2 finestre di accesso

Le lavoratrici madri possono accedere alla pensione anticipando l’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa possono optare per un calcolo pensionistico più favorevole, tramite l’applicazione di un particolare coefficiente, basato sull’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza pensionistica e sul numero dei figli (fino ad un massimo di 3).

La pensione liquidata con il sistema contributivo non può essere integrata al trattamento minimo.

Finestre di accesso

Le pensioni di vecchiaia, liquidate con sistema retributivo, misto e contributivo, con i requisiti maturati dal 1° gennaio 2008, sono messe in pagamento secondo le seguenti finestre:

  • 1° ottobre con requisiti maturati entro il 31 marzo dello stesso anno
  • 1° gennaio con requisiti maturati entro il 30 giugno dell’anno precedente
  • 1° aprile con requisiti maturati entro il 30 settembre dell’anno precedente
  • 1° luglio con requisiti maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente

Per la verifica corretta della tua posizione contributiva, per il calcolo previsionale e per la presentazione della domanda di pensione rivolgiti alla sede del Patronato INAS più vicina. Il servizio è completamente gratuito.

Aggiornato al 30-3-2008

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