CERCA NEL SITO

cerca una parola o una frase nel sito inas.it o nelle sue sezioni

Pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti privati

Chi sei: Dipendente privato, Pensionato,

Cosa cerchi: Pensioni,

Parole chiave:

I lavoratori dipendenti del settore privato sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'Inps.
 

La pensione ai superstiti è la prestazione che viene liquidata agli eredi del lavoratore (pensione indiretta), o del titolare di pensione diretta (pensione di reversibilità).

I superstiti aventi diritto alla prestazione sono:

  • il coniuge, anche se è separato legalmente in modo consensuale. Se legalmente separato con addebito oppure divorziato, spetta solo a particolari condizioni
  • i figli minori. Se maggiorenni, spetta soltanto se sono ancora studenti (fino a 26 anni se universitari) oppure se sono assolutamente e permanentemente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed erano a carico del defunto
  • i genitori (in assenza di coniuge e figli), se hanno più di 65 anni alla data del decesso del lavoratore, se erano a carico dello stesso, e se non percepiscono nessun altra pensione (diretta o indiretta)
  • i fratelli e sorelle (in assenza di coniuge, figli e genitori) se erano a carico del defunto, inabili, non coniugati e non titolari di alcun tipo di pensione (diretta o indiretta)
  • i nipoti minori che vivono a carico dei nonni, anche se non formalmente affidati agli stessi ed anche se non orfani.

Se il lavoratore deceduto era già titolare di una pensione, il diritto alla reversibilità c’è sempre; se invece è morto mentre ancora lavorava, il diritto alla pensione indiretta c’è soltanto se aveva almeno 15 anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa, oppure anche solo 5 anni di contributi in tutto, di cui però almeno 3 nell’ultimo quinquennio.

In assenza dei requisiti per la pensione indiretta, viene liquidata una indennità una tantum:

  • nel sistema retributivo /misto, in presenza di almeno 1 anno di contribuzione nei cinque anni precedenti il decesso. Spetta al coniuge o, in mancanza di questo, ai figli. La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso
  • nel sistema contributivo, a prescindere dall'ammontare dei contributi accreditati, qualora i superstiti non abbiano diritto a rendita Inail in conseguenza della morte del dante causa e si trovino nelle condizioni reddituali previste per l'assegno sociale.

L’importo della pensione ai superstiti, calcolato sulla base della pensione che spettava o che sarebbe spettata al defunto, varia in relazione al superstite:

  • al coniuge va il 60%
  • al figlio unico avente diritto il 70%, a ciascun figlio avente diritto il 20% (se anche il coniuge ha diritto) oppure il 40% (se il coniuge non ha diritto)
  • a genitori o fratelli e sorelle 15% ciascuno.

La somma delle percentuali non può essere superiore al 100% della pensione spettante al defunto.
La pensione così calcolata, a partire dal 17.8.95, viene ridotta in presenza di redditi del superstite superiori a certi limiti, determinati annualmente: la riduzione, pertanto, può essere del 25%, del 40% o del 50%.
 

  • Alcune particolarità:
  • se il coniuge superstite si risposa, perde il diritto alla pensione, però viene liquidato con due annualità della stessa
  • il figlio studente universitario può percepire la pensione fino a 26 anni, però nel limite della durata del corso di studio (cioè se è fuori corso perde il diritto alla pensione)
  • per i figli maggiorenni inabili: dall’1.11.2000 i limiti di reddito (nonché i redditi da considerare) per essere considerati a carico del defunto sono quelli utilizzati per la pensione di invalidità civile totale
  • il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, se lo dispone il giudice, può ottenere una quota della pensione anche se esiste un coniuge superstite;
  • la pensione spetta anche ai figli nati postumi (cioè nati entro 300 giorni dalla data di decesso del padre).

Per la verifica corretta della tua posizione contributiva, per il calcolo previsionale e per la presentazione della domanda di pensione rivolgiti alla sede del Patronato INAS più vicina. Il servizio è completamente gratuito.

 


 

Aggiornato al 19-3-2010

e-mail

password


dimenticato la password?

Schede InasSala stampaServiziInas EuropaPatronato InasMio Inas

© Patronato INAS CISL - P.Iva 07117601000 - Accesso intranet Inas
privacy | credits