News - Forze armate e polizia: uso delle maggiorazioni di servizio in caso di cumulo

11-12-2017
Fino al 31 dicembre 2018, il personale delle forze armate e delle forze di polizia acquisisce il diritto alla:
- pensione di anzianità con 40 anni e 7 mesi di contributi, indipendentemente dall'età con applicazione della finestra mobile di 15 mesi
oppure
- pensione anticipata in cumulo con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Sarà possibile esercitare la facoltà di cumulo, con i requisiti previsti per la generalità dei dipendenti pubblici e sempre che l'interessato non risulti titolare di pensione diretta in una delle gestioni interessate, anche nel caso in cui si sia raggiunto il diritto autonomo alla pensione di anzianità con i requisiti previsti per il personale militare.
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, sia esso maturato autonomamente o in cumulo, concorre l'anzianità contributiva totale posseduta nelle diverse gestioni.
Inoltre, l'anzianità contributiva - per gli iscritti alla Cassa Stato - deve essere intesa come "servizio utile" totale e, quindi, come "servizio effettivo + maggiorazioni di servizio". Queste ultime concorrono al computo del servizio utile totale per l'accesso alla pensione anticipata in cumulo che, anche in questo caso, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro.