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Indennità di malattia per i lavoratori dipendenti
04-03-2008
L'indennità di malattia è la prestazione che sostituisce la retribuzione durante le assenze per malattia che rende del tutto incapaci al lavoro, e spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti.
Spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Si ha diritto all'indennità di malattia fin dal giorno di inizio effettivo del rapporto di lavoro e per tutta la sua durata, e inoltre per 60 giorni successivi alla sospensione o cessazione del rapporto stesso. In quest’ultimo caso, però, l'importo è ridotto a 2/3 della misura normale.
Modalità di corresponsione
Per i primi 3 giorni di assenza dal lavoro, l'indennità di malattia è a carico del datore di lavoro.
Dal 4° giorno in poi, invece, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro ma è a carico dell'Inps. Il datore di lavoro è autorizzato a conguagliare le somme anticipate con i contributi e le altre somme dovute all'Inps.
Per i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie l'indennità di malattia è invece corrisposta direttamente dall'Inps:
- lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati
- lavoratori con contratto a termine che abbiano effettuato meno di 31 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti
- l'evento morboso oppure, che abbiano svolto un periodo di lavoro inferiore ai periodi di malattia
- lavoratori disoccupati o sospesi senza trattamento Cig
- lavoratori dipendenti da impresa in procedura di fallimento
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve:
- inviare il certificato di malattia al datore di lavoro e all'Inps entro 2 giorni dal rilascio - il giorno del rilascio non è incluso nei 2 giorni
- rimanere presso il domicilio indicato nel certificato di tutti i giorni di durata della malattia dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19
Misura dell'indennità
Per la maggior parte dei settori lavorativi, l'importo dell'indennità di malattia è pari:
- al 50% della retribuzione media giornaliera del mese precedente l'inizio della malattia, per i primi 20 giorni
- al 66,66% della retribuzione media giornaliera del mese precedente l'inizio della malattia, per i giorni successivi al 20°
I contratti collettivi di lavoro prevedono quasi sempre che le percentuali sopra indicate siano integrate dal datore di lavoro fino a garantire il 100% della normale retribuzione.
Per ulteriori informazioni rivolgiti alla sede del Patronato INAS più vicina. Il servizio è completamente gratuito.





