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Il sistema fiscale in vigore dal 1° gennaio 2007

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15-07-2008

Con la disciplina fiscale attuale, rispetto al regime in vigore fino al 31 dicembre 2006, chi si iscrive alla previdenza complementare potrà godere di condizioni favorevoli, sia nel periodo nel quale versa i contributi che nel momento in cui riceverà la prestazione pensionistica.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo massimo pari a € 5164,57.
Chi ha iniziato la prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007, nei venti anni di iscrizione alla previdenza complementare successivi al quinto, può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi che superano questo limite, per un importo comunque non superiore a € 2.582,29 annui.

Tassazione nel periodo di accumulo dei contributi

Il fondo pensione viene tassato da imposta sostitutiva dell’11% sul risultato di gestione netto maturato ogni anno, cioè sul rendimento, dato dalla differenza tra l’attivo patrimoniale a fine anno e l’attivo ad inizio anno.

Tassazione nel periodo di erogazione delle prestazioni

Prestazioni previdenziali liquidate in forma di rendita e di capitale

Le prestazioni pensionistiche maturate a partire dal 1° gennaio 2007, erogate dal fondo pensione sia in forma di capitale che in forma di rendita, sono soggette a tassazione per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile viene operata una ritenuta del 15%, ridotta dello 0.30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

Anticipazioni

La legge prevede un regime fiscale agevolato sulle somme versate dal fondo pensione a titolo di anticipazioni.
Quando la richiesta di anticipazioni è dovuta a spese sanitarie, in situazioni gravissime che riguardano l'iscritto, il coniuge o i figli, la ritenuta fiscale su queste somme è pari al 15%, ridotto dello 0,30% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di 6 punti percentuali di riduzione.
Nelle altre ipotesi di anticipazioni, al netto della parte già soggetta a tassazione, si applica una ritenuta superiore, pari al 23%. Tuttavia, se l'iscritto reintegra la somma anticipata versando al fondo pensione un contribuzione annuale che supara i 5.164,57 euro, su questi importi eccedenti viene riconosciuto un credito di imposta pari a quella pagata al momento in cui si è usufruito dell'anticipazione. In questo modo si può recuparare la differenza.

Riscatti

Se l'iscritto, a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro, riscatta in tutto o in parte le somme versate al fondo pensione prima di aver maturato i requisiti per accedere alle prestazioni, questa somma viene tassata con un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo (con un limite massimo di riduzione del 6%). La base imponibile è data dall'ammontare complessivamente riscattato al netto della parte già tassata: in altre parole, al netto dei rendimenti sui quali il fondo pensione ha già pagato l’imposta sostitutiva.
Nelle altre ipotesi di riscatto si applica una ritenuta del 23%, sulla stessa base imponibile.