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Al via l’emersione dei lavoratori in “nero”

14/09/2012

Da domani sarà possibile avviare le procedure di emersione per sanare i rapporti di lavoro irregolari, di tipo domestico o subordinato, con cittadini stranieri in Italia. Possono accedere alla regolarizzazione anche coloro che hanno un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro, autorizzati per periodi di tempo limitato o privi del titolo stesso.
Non possono presentare la domanda i cittadini stranieri:

  • destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
  • segnalati al Sistema Informativo Schengen (Sis), da un altro Stato Schengen, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia
  • condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal Codice di Procedura Penale agli articoli 380 e 381

Le richieste potranno essere inoltrate fino al 15 ottobre da parte di datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri. Questi ultimi devono essere titolari del permesso di soggiorno Ce-slp, della Carta di soggiorno per familiare Ue o della Carta di soggiorno permanente o devono aver richiesto il rilascio o il rinnovo di uno di tali documenti.
Per i rapporti professionali di tipo domestico, sono considerati datori di lavoro anche gli enti come comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili e comunità focolari.
I datori di lavoro domestico, nel caso di persone fisiche, devono attestare un reddito minimo di almeno 20.000 euro, se all’interno del proprio nucleo familiare sono gli unici percettori di redditi. Altrimenti, bisogna certificare che la famiglia, composta da più soggetti conviventi, disponga di un reddito annuale non inferiore a 27.000 euro.
Il datore di lavoro, affetto da patologia o handicap che ne limitano l’autosufficienza, non è soggetto alla verifica del requisito economico. Ad ogni modo, il soggetto assistito deve garantire al lavoratore la retribuzione minima prevista dal contratto nazionale ed ha l’obbligo di presentare allo Sportello Unico la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento di emersione interessa i lavoratori stranieri che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente almeno da 3 mesi (cioè dal 9 maggio 2012), continuano ad essere occupati al momento della presentazione delle domanda e  sono in Italia, senza interruzioni, almeno dal 31 dicembre 2011. Ai fini dell’invio telematico delle richieste, il lavoratore straniero può essere in possesso anche di un passaporto scaduto.  
Dopo l’inoltro dell’istanza, la Questura verifica se esistono impedimenti alla procedura di emersione, mentre la Direzione Territoriale del Lavoro si esprime sulla capacità economica del datore di lavoro e sulle condizioni di lavoro applicate.
In caso di pareri positivi, lo Sportello unico per l’immigrazione (Sui) convoca il datore di lavoro ed il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno,  con il quale si formalizza la comunicazione obbligatoria di assunzione.
A questo punto, il lavoratore straniero può procedere alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno presso gli uffici postali, pagando anche il contributo sul soggiorno.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per i soggetti interessati, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
La validità del permesso, annuale o biennale, dipende dalla durata del rapporto di lavoro. Non possono presentare domanda di emersione i datori di lavoro che, in precedenti procedure di emersione o di decreto flussi, non hanno completato l’iter, non presentandosi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza giustificate motivazioni.
Chi invece può accedere alla procedura, prima di presentare la dichiarazione di emersione in via telematica deve versare, tramite il modello F24, la somma forfettaria di 1.000 euro. Denaro che, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda di emersione, non sarà restituito.

Al momento della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione, il cittadino straniero deve essere titolare di un passaporto o di un altro titolo equivalente, in corso di validità, mentre il datore deve dimostrare di aver regolarizzato le somme – di tipo retributivo, contributivo e fiscale – dovute al lavoratore, dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno presso il Sui, comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

La procedura permette la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, a partire dal 9 agosto 2012, per quanto riguarda le violazioni delle norme all’ingresso ed al soggiorno in Italia, e per quelli a carico dei datori di lavoro, per le violazioni in merito alle norme per l’impiego dei propri dipendenti.

Questo beneficio però viene interrotto se, dopo il pagamento del contributo forfettario, non segue la presentazione della domanda di emersione o se questa viene archiviata o rigettata.

Per ottenere chiarimenti sui requisiti e le modalità di accesso alla procedura, e per ricevere assistenza per la presentazione della domanda, è possibile rivolgersi alle sedi Inas in tutta Italia.

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