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Beneficio per nuclei con almeno 4 figli minori

30/05/2016

Nel mese di luglio 2016, l’Inps liquiderà un bonus di 500 € per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a 4, che hanno beneficiato dell’assegno al nucleo familiare con almeno 3 minori nel 2015.

I beneficiari

Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a 4, già beneficiari, con riferimento al 2015, dell’assegno per i 3 figli minori e con Isee non superiore a 8.500 €.

Per il riconoscimento non è prevista una ulteriore specifica domanda da parte dell’interessato, rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori.

Nel caso di ingresso in famiglia del quarto figlio entro il 31 dicembre 2015, ma successivamente alla domanda di assegno al nucleo familiare per i 3 figli minori, il genitore che ha richiesto l’assegno è tenuto a presentare un nuovo Isee aggiornato entro 31 maggio 2016, per ottenere il riconoscimento della prestazione per le mensilità spettanti.

Nel caso in cui nell’anno 2015 o 2016 sia stata presentato un nuovo Isee, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori, in cui siano presenti almeno 4 figli al di sotto dei 18 anni, non è necessario presentare una nuova dichiarazione di aggiornamento.

Nel caso di quarto figlio avuto con un genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, l’Isee rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio è quello corrispondente al quarto figlio.

L’importo

L’importo del beneficio è pari a 500 € e viene corrisposto con le modalità di accredito dell’assegno per il nucleo con 3 figli minori, in corrispondenza del primo accredito utile.

L’Inps ha comunicato che il pagamento avverrà nel luglio del 2016.

Se il requisito della presenza di 4 figli minori è soddisfatto soltanto per parte dell’anno 2015 (ad esempio, per nascita del quarto figlio o compimento della maggiore età di uno dei figli minori nel corso del 2015), il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

(Foto disponibile su Flickr, di Pikimota, su Licenza Creative Commons)

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