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Cassa integrazione, congedi e permessi: come funziona?

02/04/2020

Le misure adottate dal Governo per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria superano i vincoli previsti di solito per la cassa integrazione: sono stati ampliati i settori di attività che possono attivarla e non vengono tenuti in considerazione alcuni requisiti, in precedenza richiesti ai datori di lavoro.

In questo momento particolare, anche chi è in cassa integrazione ordinaria o cassa integrazione in deroga, chi ha l’assegno ordinario (Fis) o di solidarietà può avere bisogno di permessi e congedi.  Vediamo in quali casi questi ultimi sono compatibili con la condizione di cassintegrati.

Cassa integrazione e maternità

Cassa integrazione e congedo di maternità e di paternità

Dall’inizio del periodo di gravidanza fino alla fine del congedo di maternità, e fino a quando il bambino compie 1 anno, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro e messa in cassa integrazione, a meno che non sia interrotta l’attività dell’azienda o del reparto cui la mamma è addetta.

Il divieto vale anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro ed è riconosciuto anche al papà che ha usato il congedo di paternità.

La lavoratrice che sta per diventare mamma e che, all’inizio del periodo di congedo di maternità, viene sospesa per intervento della cassa integrazione, può avere l’indennità giornaliera di maternità se tra l’inizio della sospensione per cassa integrazione e quello per la maternità non sono passati più di 60 giorni.

Se invece il congedo è iniziato dopo 60 giorni dalla sospensione dal lavoro per cassa integrazione la mamma ha diritto all’indennità giornaliera di maternità al posto del trattamento per la cassa integrazione.

Cassa integrazione, congedo parentale e riposi giornalieri

Dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice può decidere se riprendere il lavoro o ricorrere all’assenza facoltativa per congedo parentale.

Nel primo caso, se i dipendenti dell’azienda sono stati messi in cassa integrazione, la mamma ne beneficia come gli altri. Nel secondo caso, invece, non può ottenere le integrazioni salariali e dovrà valutare che cosa le conviene di più, considerato che, al massimo – utilizzando il congedo parentale straordinario previsto per prendersi cura dei figli nel periodo di chiusura delle scuole – l’indennità è pari al 50% della retribuzione, mentre il trattamento di cassa integrazione è pari, in generale, all’80% della retribuzione, nei limiti degli importi massimi mensili.

I riposi giornalieri di cui la lavoratrice fruisce durante il 1° anno di vita del bambino, non incidono sul trattamento di integrazione salariale. Nel caso in cui i lavoratori siano comunque tenuti a lavorare per almeno una parte dell’orario, infatti, le ore corrispondenti ai riposi giornalieri vengono considerate come lavorative e, quindi, valide per la cassa integrazione.

Cassa integrazione e assegno al nucleo familiare

L’assegno al nucleo familiare spetta anche a chi beneficia dei trattamenti di integrazione salariale, alle stesse condizioni dei lavoratori che svolgono un orario normale di lavoro.

Cassa integrazione e legge 104

Cassa integrazione e permessi legge 104

Se il lavoratore è assente dal lavoro perché è in cassa integrazione, non ha diritto ai permessi previsti dalla legge 104 perché può comunque prestare assistenza al disabile di cui si prende cura o dedicarsi alla propria salute se è lui stesso il disabile.

Se la cassa integrazione è a orario ridotto, però, si ha diritto ai permessi previsti dalla legge 104, che vengono riproporzionati in funzione dell’effettivo lavoro svolto.

Cassa integrazione e congedo straordinario per assistere familiari disabili

I lavoratori che – prima di andare in cassa integrazione – avevano già richiesto il congedo straordinario biennale per assistere familiari disabili gravi, ne hanno diritto e il datore di lavoro non può rifiutarsi di accordarlo, trascorsi 60 giorni dal preavviso previsto per la richiesta.

Se invece l’azienda ha già messo il lavoratore in cassa integrazione, non è più possibile chiedere questo tipo di congedo, considerato che – non svolgendo attività lavorativa – si può assistere il familiare disabile.

Se la cassa integrazione è a orario ridotto, il congedo straordinario, che è utilizzabile anche per singole giornate lavorative, può essere richiesto per i giorni di attività lavorativa prevista.

Cassa integrazione e malattia

Se il lavoratore è in cassa integrazione e si ammala, il trattamento di integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera di malattia e l’eventuale integrazione prevista per contratto.

Cassa integrazione e ferie

Anche se ci sono ferie pregresse, è possibile accedere alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario e alla cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione e contributi

Per i periodi di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, l’Inps accredita d’ufficio i contributi figurativi.

Questi contributi sono utili per:

  • raggiungere i requisiti e determinare l’importo della pensione;
  • raggiungere i requisiti per l’autorizzazione a versare i contributi volontari;
  • raggiungere i 15 anni di lavoro sotterraneo per i lavoratori di miniere, cave e torbiere.

Il valore da accreditare con i contributi figurativi è calcolato in base alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Quindi, il lavoratore non subisce conseguenze negative sulla futura pensione.

Cassa integrazione e previdenza complementare

Se il lavoratore cassintegrato è iscritto a un fondo di previdenza complementare, i fondi pensione negoziali prevedono una specifica regolamentazione per queste situazioni.

In generale:

  • se l’azienda non interviene in alcun modo durante il periodo di cassa integrazione e il lavoratore riceve soltanto l’indennità direttamente dall’Inps, al fondo pensione non è dovuta contribuzione né da parte dell’impresa né da parte del lavoratore;
  • se l’azienda anticipa al lavoratore il trattamento di integrazione salariale, dovrà versare al fondo pensione anche una contribuzione proporzionale al trattamento, per la quota a carico proprio e del lavoratore;
  • riguardo alle quote di tfr (trattamento di fine rapporto) destinate al fondo pensione, l’azienda dovrà continuare a effettuare il versamento al fondo, secondo le aliquote previste.

Il lavoratore in cassa integrazione non può chiedere il riscatto totale di quanto maturato nel fondo di previdenza complementare, perché con la cassa integrazione c’è una sospensione – e non un’interruzione – del rapporto di lavoro.

È invece possibile chiedere il riscatto parziale di quanto maturato nel fondo di previdenza complementare se prima dello stop dell’attività lavorativa ci sono stati interventi di cassa integrazione guadagni o se, pur non essendo terminato il rapporto di lavoro, c’è la cassa integrazione guadagni a zero ore per un periodo di almeno 12 mesi. In questo caso, la liquidazione parziale della posizione è possibile anche prima che sia trascorso questo periodo minimo, se il periodo di cassa integrazione a zero ore risulta già fissato per almeno 12 mesi.

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