La cassa integrazione salariale (Cig) è un ammortizzatore sociale che sostituisce e/o integra la retribuzione dei lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio) sospesi o a orario ridotto perché occupati in aziende in situazione di difficoltà produttiva, impegnate in processi di riorganizzazione o con contratti di solidarietà.
La domanda viene presentata all’Inps direttamente dal datore di lavoro.
Esistono due tipologie: la cassa integrazione ordinaria e la cassa integrazione straordinaria.
La cassa integrazione salariale (Cig) è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore se avesse continuato a lavorare e viene riconosciuta per le ore di lavoro non prestate (per un massimo di 40 ore settimanali). Generalmente, la Cig viene pagata dal datore di lavoro o, in caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda, direttamente dall’Inps.
Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di cassa integrazione salariale (Cig):
Per i periodi di cassa integrazione vengono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi.