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Cassa integrazione salariale (Cig)

09/01/2019

Cassa integrazione salariale (Cig): che cos’è

La cassa integrazione salariale (Cig) è un ammortizzatore sociale che sostituisce e/o integra la retribuzione dei lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio) sospesi o a orario ridotto perché occupati in aziende in situazione di difficoltà produttiva, impegnate in processi di riorganizzazione o con contratti di solidarietà.

La domanda viene presentata all’Inps direttamente dal datore di lavoro.

Esistono due tipologie: la cassa integrazione ordinaria e la cassa integrazione straordinaria.

Cassa integrazione salariale (Cig): l’importo

La cassa integrazione salariale (Cig) è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore se avesse continuato a lavorare e viene riconosciuta per le ore di lavoro non prestate (per un massimo di 40 ore settimanali). Generalmente, la Cig viene pagata dal datore di lavoro o, in caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda, direttamente dall’Inps. 

Cassa integrazione ordinaria (Cig): compatibilità con il lavoro

Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di cassa integrazione salariale (Cig):

  • deve comunicarlo subito all’Inps (valgono anche le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro);
  • non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, anche se l’attività era iniziata prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.

Per i periodi di cassa integrazione vengono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi.

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