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Congedo per le donne vittime di violenza di genere

06/06/2016

Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato – escluse quelle del settore domestico – possono avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi, per prendere parte a percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Il congedo, originariamente previsto in via sperimentale solo per il 2015, è stato esteso anche agli anni successivi.

Le lavoratrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale, la cui durata non può essere superiore a 3 mesi, senza diritto all’indennità e alla contribuzione figurativa.

Per poter beneficiare del nuovo congedo, le dipendenti del settore privato devono risultare titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento, con obbligo di prestare attività lavorativa.

In tali casi, si può fruire del congedo nell’arco temporale di 3 anni, che decorrono dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il periodo può essere utilizzato in modo continuativo oppure frazionato alla singola giornata lavorativa o ad ore. In caso di fruizione giornaliera, i 3 mesi equivalgono a 90 giornate di prevista attività lavorativa ed 1 mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.         

Il permesso non può essere utilizzato, né è indennizzabile, nei giorni festivi non lavorativi, nei periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa e nelle pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

L’indennità

Per le giornate di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera corrispondente all’ultima retribuzione, corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità. 

Cosa deve fare la lavoratrice

Per esercitare il diritto al congedo, la lavoratrice in possesso dei requisiti, deve:

  • avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità;
  • indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
  • consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione in cui è inserita.

Inoltre, la lavoratrice del settore privato è tenuta a presentare apposita domanda alla struttura territoriale Inps prima dell’inizio del congedo (o, al limite, il giorno stesso di inizio dell’astensione).

I periodi di congedo fruiti dalle lavoratrici vittime di violenza di genere sono coperti da contribuzione figurativa, che viene accreditata e valorizzata considerando gli elementi su cui si basa il calcolo dell’indennità (vale a dire gli elementi fissi e continuativi della retribuzione).

Il periodo di congedo è calcolato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

La lavoratrice, inoltre, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, se vi sono posti disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.

Nel caso in cui a fruire del congedo siano donne appartenenti a categorie per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione), sarà l’Inps ad erogare l’indennità relativa, previa domanda all’istituto.

 

(Foto disponibile su Flickr, di Corrie…, su Licenza Creative Commons)

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