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Contributi pubblico impiego: per alcuni c’è più tempo per versarli

26/09/2019

Per i dipendenti del pubblico impiego, i contributi dovuti all’Inps ma non versati, per i periodi fino al 31 dicembre 2014, possono essere ancora versati fino al 31 dicembre 2021.

Per i periodi successivi a questa data, dopo 5 anni i contributi non versati cadono in prescrizione, cioè non sono più recuperabili.

La prescrizione quinquennale non si applica fino al 31 dicembre 2021, per i periodi fino al 2015, per:

  • amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, comprese le accademie e i conservatori statali;
  • aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Unioni dei Comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • istituzioni universitarie;
  • istituti autonomi case popolari;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende e enti del servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);
  • agenzie (decreto legislativo n.300/99);
  • asl;
  • aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite con leggi regionali;
  • istituti pubblici di assistenza e beneficienza (Ipab);
  • aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp2);
  • Banca d’Italia;
  • Consob;
  • autorità indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
  • università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici.

La sospensione dei termini di prescrizione non vale per:

  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • enti che, per effetto di processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali anche se a capitale interamente pubblico;
  • ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • consorzi di bonifica;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

La sospensione dei termini di prescrizione si applica esclusivamente ai contributi dovuti alle ex casse (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps). Restano validi i 5 anni, invece, per i contributi relativi al fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), ai fondi esonerativi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (tfs/tfr) dei dipendenti pubblici (fondo ex Inadel ed ex Enpas).

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