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Coronavirus: quando è infortunio sul lavoro

07/04/2020

Coronavirus: i lavoratori tutelati in caso di contagio

Sono almeno il 10% del personale sanitario i medici, gli infermieri e gli operatori che hanno contratto il Coronavirus mentre erano in ospedale.

Per loro, il contagio sarà riconosciuto come infortunio sul lavoro, anche se l’episodio che lo ha determinato non è stato percepito o non può essere provato dal lavoratore.

Le stesse modalità di riconoscimento dell’infortunio valgono per le attività che – anche se diverse da quelle sanitarie – comportano il costante contatto con il pubblico e come, ad esempio, quelle svolte da chi lavora al front-office o alla cassa, dagli addetti alle vendite, dai banconisti e dal personale non sanitario che opera in ospedale con compiti tecnici, di supporto, di pulizie e di trasporto dei pazienti.

Per quanto riguarda i lavoratori che non svolgono attività a contatto con il pubblico, la tutela si estende anche ai casi in cui l’episodio del contagio non è stato percepito e risulta impossibile identificare la data effettiva dell’infezione. In questo caso, però, la situazione sarà sottoposta all’ordinario iter di accertamento medico-legale.

L’assicurazione Inail ha effetto anche per i casi di infortunio in itinere in cui rientrano:

  • gli incidenti da circolazione stradale, a prescindere dall’utilizzo del mezzo privato anche se è possibile usare quelli pubblici, sapendo che questi ultimi sono più a rischio a causa dell’emergenza sanitaria;
  • i contagi avvenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in base alla valutazione medico-legale.

Coronavirus: le prestazioni per i contagiati sul lavoro

Chi risulta positivo al contagio avrà accesso alle tutele previste dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro. In questo caso, l’assenza dal lavoro per quarantena o isolamento domiciliare – e quella successiva dovuta all’eventuale prolungamento della malattia – viene considerata come periodo di inabilità temporanea assoluta, indennizzato dall’Inail.

Le prestazioni economiche per i lavoratori affetti da patologie connesse al Coronavirus decorrono dalla conferma del contagio.

I casi inizialmente denunciati come malattia ordinaria in cui vi sia stato un periodo di ricovero o di quarantena antecedente all’esito positivo del tampone possono essere riconosciuti dall’Inail come infortuni sul lavoro, se viene fatta la segnalazione all’Inps prevista per la gestione dei casi di dubbia competenza.

Per i familiari dei lavoratori deceduti per aver contratto il Coronavirus sul lavoro, l’Inail prevede il versamento della rendita, dell’assegno funerario e dell’una tantum in carico al Fondo gravi vittime infortuni sul lavoro.

Quest’ultima prestazione spetta anche ai familiari dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro non assicurati presso l’Inail, come ad esempio i medici non iscritti all’Inail, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia e i liberi professionisti.

Coronavirus: slittano i termini Inail

Il decreto “Cura Italia” ha introdotto anche misure di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di tutte le prestazioni Inail per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020.

Le misure si applicano per:

  • prescrizione triennale, che regola la perdita del diritto a
    • indennità di temporanea assoluta;
    • indennizzo del danno biologico;
    • rendita;
    • assegno funerario;
    • rendita ai superstiti;
    • assegno per assistenza personale continuativa;
    • assegno di incollocabilità;
    • rimborso delle spese mediche;
  • prescrizione quinquennale, che regola la perdita del diritto alle quote integrative di rendita già riconosciute e in pagamento;
  • prescrizione decennale, che regola la perdita del diritto ai ratei e alle quote integrative di rendita già riconosciute e in pagamento;
  • decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail, che regola la perdita del diritto alla rendita ai superstiti;
  • decadenza di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail, che regola la perdita del diritto allo speciale assegno continuativo per i superstiti del lavoratore titolare di rendita in vita e deceduto per cause estranee all’evento infortunistico;
  • decadenza di 1 anno dall’ultima scadenza utile alla revisione per aggravamento.

Questi termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

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