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Cumulo per i professionisti: come funziona?

04/12/2017

L’Inps ha fornito chiarimenti in materia di cumulo, rispetto all’utilizzo dei periodi maturati presso le casse di previdenza dei liberi professionisti.
Dal 1° gennaio 2017, infatti, anche i liberi professionisti possono avvalersi del cumulo gratuito per conseguire pensione di vecchiaia, inabilità, reversibilità e anticipata, anche se hanno già raggiunto un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni coinvolte dal cumulo.
Perché la norma sia operativa occorrerà attendere la stipula di apposite convenzioni tra enti casse professionali e l’Inps per la definizione delle procedure.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia in cumulo può essere ottenuta al raggiungimento dei maggiori requisiti anagrafici e contributivi. Nel caso in cui, però, fosse coinvolta anche una cassa di previdenza dei liberi professionisti, che prevede requisiti più elevati, la prestazione verrà liquidata in due momenti diversi: l’Inps provvederà a pagare le quote a carico delle gestioni in cui risultano già perfezionate le condizioni necessarie, mentre il pro-quota a carico degli altri ordinamenti previdenziali verrà liquidato soltanto al raggiungimento di quanto richiesto dal punto di vista anagrafico e contributivo.
La prestazione decorre dal mese successivo alla data di maturazione dei requisiti oppure, su richiesta dell’interessato, dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta, fermo restando il perfezionamento di ulteriori condizioni – diverse da quelle anagrafiche e contributive – richieste dalla gestione alla quale il lavoratore risulta iscritto da ultimo (es. cessazione attività di lavoro dipendente, cancellazione albo professionale).
Se l’ultima gestione è quella del settore scuola, l’accesso alla pensione sarà sempre il 1° settembre dell’anno in cui si maturano i requisiti. In questo caso, sarà possibile maturare virtualmente l’età prevista per la vecchiaia entro il 31 dicembre dello stesso anno, mentre i 20 anni di contribuzione devono essere necessariamente maturati entro il 31 agosto.

Pensione anticipata

In base alle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2017, è possibile conseguire la pensione anticipata in regime di cumulo in presenza di almeno 41/42 anni e 10 mesi, fermo restando gli ulteriori requisiti – diversi da quelli contributivi e anagrafici – previsti da tutte le gestioni coinvolte dal cumulo.
La decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successo alla presentazione della domanda e comunque non può essere anteriore al 1° febbraio 2017.
Se l’ultima gestione è quella del settore scuola, l’accesso alla pensione sarà sempre il 1° settembre dell’anno in cui si maturano i requisiti. In questo caso, sarà possibile maturare virtualmente il requisito contributivo (fino al 2018: 41 anni e 10 mesi donna/42 anni e 10 mesi uomo) entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui si accede a pensione.

Pensione di inabilità

Anche l’assicurato che ha versato contributi in una cassa professionale ha la facoltà di conseguire la pensione di inabilità in regime di cumulo.
Inoltre, gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici che vantano contribuzione presso le Casse professionali possono conseguire il trattamento in cumulo sia per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
La pensione di inabilità viene riconosciuta in base ai requisiti pensionistici previsti nella gestione in cui il lavoratore risulta iscritto al verificarsi dello stato invalidante. L’eventuale maggiorazione contributiva viene determinata in base alla disciplina vigente nell’ultima gestione e ripartita tra i vari fondi in misura proporzionale.

Pensione ai superstiti

Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, il cumulo può essere esercitato anche dai superstiti di assicurato o pensionato che aveva periodi contributivi presso le casse professionali.
In questo caso, la pensione indiretta in cumulo si consegue in base ai requisiti pensionistici previsti nella gestione in cui il lavoratore era iscritto al momento dell’evento.
Le pensioni dirette in cumulo sono reversibili in ogni ordinamento (individuazione superstiti, misura e quote spettanti).

Domanda

Le richieste devono essere inoltrate all’ente di ultima iscrizione che attiva il procedimento.
In presenza di contemporanea iscrizione in più gestioni, il lavoratore può scegliere a quale fondo inviare la domanda, mentre in presenza di contribuzione versata in una cassa professionale, se l’interessato ha perfezionato i requisiti pensionistici e non anche quelli richiesti dalla cassa, deve essere inoltrata all’Inps che la invierà all’ente di ultima iscrizione.
Gli istituti giuridici connessi alla pensione quali: perequazione automatica, trattamento minimo, maggiorazioni sociali, verranno riconosciuti soltanto al pagamento completo della pensione.

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