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Decreto flussi: le quote per lavoro non stagionale

24/02/2016

Il cosiddetto decreto flussi prevede l’ingresso in Italia di 17.850 lavoratori stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro non stagionale (subordinato ed autonomo), nonché di 13.000 lavoratori stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro stagionale.

La domanda

Dalle ore 9.00 del 3 febbraio 2016 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda che, con le consuete modalità telematiche, saranno esclusivamente trasmessi a partire dalle ore 9.00 del 9 febbraio. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016 anche tramite l’Inas, per quanto riguarda il lavoro non stagionale.

Le quote per lavoro non stagionale

  •  1.000 stranieri residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine ai sensi del testo unico sull’immigrazione. Le attribuzioni delle quote per gli ingressi verranno effettuate dalla Direzione generale Immigrazione, su segnalazione delle Direzione territoriale del lavoro, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dell’interessato nelle liste che gli enti hanno realizzato a conclusione dei corsi di formazione.
  • 100 stranieri che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano 2015 
  • 2.400 stranieri residenti all’estero per lavoro autonomo:
    • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 € e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione di almeno 3 nuovi posti di lavoro;
    • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011;
    • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011;
    • cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative”, in presenza dei requisiti previsti dalla legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Per lo straniero già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale è prevista:

a)       la conversione, presso lo Sportello unico dell’immigrazione competente, del permesso di soggiorno per studio o di quello Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

b)      l’aggiornamento – presso la questura competente – del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi di famiglia in permesso per lavoro autonomo.

 

  • 100 stranieri residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori fino al 3° grado di linea diretta di ascendenza, per motivi di lavoro autonomo e subordinato.

Per quanto riguarda le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, ecco le quote ed il permesso di soggiorno che è necessario possedere per rientrarvi:

  • 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; in questo caso, il lavoratore interessato può presentare domanda dal primo ingresso in Italia senza il preventivo rientro nel proprio Paese;
  • 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale
  • 1.300 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea; richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro

 

In caso di conversione in lavoro subordinato, al momento della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione il lavoratore dovrà essere in possesso della proposta di contratto di soggiorno, sottoscritta dal datore di lavoro. Una volta autorizzata la conversione, il datore deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel kit per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla questura competente.

In merito alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, invece, le quote e la tipologia di permesso di soggiorno che è necessario possedere per rientrarvi sono le seguenti:

  • 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale
  • 350 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea 

(Foto disponibile su Flickr, di Akio Takemoto, su Licenza Creative Commons)

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