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Dis-coll, ammortizzatori in deroga ed attività ai fini di pubblica utilità

07/03/2016

Dis-coll

Anche per il 2016, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile.

La prestazione è corrisposta in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di € per il 2016 e di 24 milioni di € per il 2017. L’Inps erogherà la prestazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di insufficienza delle risorse, non prenderà in considerazione ulteriori istanze.

In precedenza, tra i requisiti per il diritto alla Dis-coll, occorreva anche far valere almeno 1 mese di contribuzione nell’anno solare in cui si sia verificato l’evento di cessazione dal lavoro o, in alternativa, aver svolto un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e percepito un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

In caso di perdita involontaria dell’occupazione nel 2016, ai fini dell’accesso all’indennità, il lavoratore dovrà far valere esclusivamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda ed almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ammortizzatori in deroga per il 2016

Per favorire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è stato disposto per il 2016 il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

La norma stabilisce che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato nel 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di 1 anno e che il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente non può essere concesso ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, hanno già beneficiato della prestazione di mobilità per almeno 3 anni, anche non continuativi. Ai restanti lavoratori può, invece, essere erogata la prestazione per un periodo non superiore a 4 mesi, più 2 mesi per i soli lavoratori residenti nell’area del Mezzogiorno: per questi soggetti, in ogni caso, il periodo di mobilità in deroga non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

Gli effetti di tali trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Attività ai fini di pubblica utilità

Per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e quelli sottoposti alle procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità in favore della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche (cioè le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni; le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case  popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, ecc.) nel territorio del comune di residenza.

 

(Foto disponibile su Flickr, di Public Domain Photos, su Licenza Creative Commons)

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