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Dis-coll: tutti i dettagli

04/06/2015

L’indennità Dis-coll spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva.

Requisiti

L’indennità è riconosciuta ai soggetti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (inteso come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa);
  2. possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  3. possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contribuzione.

Importo

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, che risulta dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro ed all’anno solare precedente, diviso per il numero totale dei mesi di contribuzione o frazione di essi (reddito medio mensile).

L’importo è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui quest’ultimo sia uguale o inferiore – nel 2015 – all’importo di 1.195,00 € annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo; qualora il reddito medio mensile sia superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo di 1.195,00 €, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e tale cifra.

Nel 2015, in ogni caso, non può superare un mensile massimo di  1.300,00 € annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

L’importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (cioè dal 91° giorno di fruizione).

Durata

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati, ovvero i periodi di durata dei rapporti di collaborazione presenti, nell’intervallo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del lavoro al predetto evento.

Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di una precedente prestazione analoga.

La prestazione non può, in ogni caso, superare la durata massima di 6 mesi.

Domanda e decorrenza

Per il diritto alla Dis-coll, il lavoratore deve inoltrare la domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (contratto di collaborazione).

L’indennità spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno, o dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata successivamente all’8° giorno.

L’Inps ha messo a disposizione i servizi di presentazione telematica della domanda a partire dall’11 maggio 2015.

Per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015, il termine di 68 giorni (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare (quindi il termine ultimo è il 4 luglio 2015).

Nei suddetti casi, l’indennità sarà corrisposta comunque a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

 

(Foto disponibile su Flickr, di Silver Starre, su Licenza Creative Commons)

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