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Fondo superstiti di vittime del lavoro: ecco le novità

11/02/2009

Sono stati recentemente modificati alcuni termini e requisiti relativi alla prestazione di natura economica una tantum che spetta alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
La prestazione – non soggetta e tassazione – prevede un sostegno economico per i familiari dei lavoratori deceduti a partire dal 1° gennaio 2007.
Una delle principali novità riguarda il limite di reddito: inizialmente, i nuclei familiari che possedevano più di 50.000 euro avevano diritto soltanto al 50% della somma prevista. Oggi, invece, questo vincolo è stato rimosso.
Le famiglie dei deceduti fino al 1° febbraio 2009 potranno quindi presentare la domanda entro il prossimo 13 marzo. Possono fare domanda per ricevere questa somma anche le famiglie dei lavoratori privi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Il regolamento prevede, inoltre, che possano godere di questa prestazione anche i familiari delle vittime di infortuni mortali avvenuti in ambito domestico. In questo caso, il deceduto deve risultare iscritto all’assicurazione obbligatoria contro questo genere di incidenti.
Le richieste di accesso al fondo, per i decessi avvenuti dal 2 febbraio 2009, devono essere presentate entro 40 giorni dalla morte, mentre la somma verrà erogata entro 30 giorni dal cosiddetto “accertamento sommario” dal quale risulti che la morte è riconducibile ad un infortunio sul lavoro.
La prestazione spetta, come detto, ai familiari superstiti: coniuge e figli in primo luogo e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle.
Gli importi, che non incidono sull’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore, sono così erogati:

  • n. 1 superstite avrà diritto alla somma di 3.000 euro
  • n. 2 superstiti avranno diritto alla somma complessiva di 3.800 euro
  • n. 3 superstiti avranno diritto alla somma complessiva di 4.400 euro
  • più di 3 superstiti avranno diritto alla somma complessiva di 5.000 euro
     
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