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Gestione separata: novità sul congedo di maternità e paternità

29/03/2016

In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata – sia parasubordinate che libere professioniste – e non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza né pensionate spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità di maternità per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia.

La fruizione dell’indennità è riconosciuta anche ai padri lavoratori iscritti alla gestione separata, in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

I lavoratori e le lavoratrici parasubordinati (collaboratori o associati in partecipazione) iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza né pensionati, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei contributi previdenziali dovuti da parte del committente o dell’associante (principio dell’automaticità delle prestazioni).

In particolare, l’indennità per congedo di paternità è riconosciuta anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente nei casi di morte o grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per quanto riguarda il diritto all’indennità di congedo parentale, invece, questo sarà riconosciuto soltanto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (vale a dire 12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

In generale, le prestazioni economiche di maternità e paternità per i lavoratori iscritti alla gestione separata, non assicurati ad altra forma previdenziale e non pensionati, sono subordinate all’accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota dello 0,72% nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo di maternità.

 

(Foto disponibile su Flickr, di Pikimota, su Licenza Creative Commons)

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