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Giornata contro la violenza sulle donne: c’è un congedo per le vittime

25/11/2020

Congedo per le donne vittime di violenza: che cos’è e come funziona

Per molte donne vittime di violenza, poter continuare a lavorare è fondamentale sia dal punto di vista psicologico che economico.

Per supportarle è nato un congedo che consente loro di prendere parte a percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Ne hanno diritto le dipendenti del settore pubblico e privato, incluse quelle del settore domestico e le agricole, che possono ottenere un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi.

Le lavoratrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale, di non più di 3 mesi, senza diritto all’indennità e alla contribuzione figurativa.

Per poter beneficiare di questo congedo, le dipendenti del settore privato devono risultare titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento, con obbligo di prestare attività lavorativa.

Queste lavoratrici possono usare il congedo nell’arco di 3 anni, a partire dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il periodo di assenza dal lavoro può essere utilizzato in modo continuativo oppure frazionato per una singola giornata lavorativa o a ore. In caso di uso giornaliero, i 3 mesi equivalgono a 90 giornate di prevista attività lavorativa e 1 mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.

È possibile usare il congedo nelle giornate in cui la lavoratrice dovrebbe svolgere l’attività lavorativa. Il permesso, invece, non può essere utilizzato, né è indennizzabile, nei giorni festivi non lavorativi, nei periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa e nelle pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

Per le giornate di congedo, la lavoratrice ha diritto a un’indennità giornaliera corrispondente al 100% dell’ultima retribuzione, pagata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità.

Congedo per le donne vittime di violenza: come ottenerlo

La lavoratrice che ha diritto al congedo deve:

  • avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità;
  • indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
  • consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione in cui è inserita.

Inoltre, la lavoratrice del settore privato è tenuta a presentare domanda alla struttura territoriale Inps prima dell’inizio del congedo.

I periodi di congedo usati dalle lavoratrici vittime di violenza di genere sono coperti da contribuzione figurativa e valgono per il calcolo dell’anzianità di servizio, per la maturazione delle ferie, per la tredicesima e il trattamento di fine rapporto.

La lavoratrice, inoltre, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, se ci sono posti disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.

Nel caso in cui a usare il congedo siano donne appartenenti a categorie per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione), sarà l’Inps a erogare l’indennità, su specifica richiesta all’ente previdenziale da parte dell’interessata.

Per l’invio della domanda all’Inps, il patronato Inas Cisl è a disposizione delle lavoratrici, in tutte le proprie sedi presenti in Italia.

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