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Immigrati: procedure di emersione al via dal 15 settembre

03/09/2012

È finalmente legge italiana la direttiva europea che inasprisce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia. La sanzione della pena detentiva va da 6 mesi a 3 anni con una multa da 5.000 euro. Essa viene aumentata di 1/3 se il cittadino straniero irregolare è minorenne o in generale si trova in condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

A questa fattispecie, la legge prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari se tali lavoratori denunciano il datore di lavoro e cooperano con le autorità. La durata del permesso è di 6 mesi ed è rinnovabile per tutto il periodo del procedimento.

Inoltre, la nuova legge introduce il rifiuto del nulla osta al lavoro ai datori condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per reclutamento di persone da avviare alla prostituzione o di minorenni da impiegare in attività illecite, per intermediazione illecita di manodopera, impiego di cittadini privi di permesso di soggiorno o scaduto e di cui non è stato richiesto il rinnovo.

Il nulla osta può essere rifiutato anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisce documenti falsi o se il cittadino straniero non si presenta allo Sportello Unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.

Infine, il decreto legislativo in vigore dal 9 agosto 2012 prevede una norma transitoria sull’emersione degli immigrati irregolari. Attraverso il “ravvedimento operoso” i datori di lavoro o imprenditori possono presentare domanda di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 per dichiarare i rapporti di lavoro non regolari con cittadini stranieri. Tali lavoratori, al momento della presentazione della richiesta da parte del datore di lavoro, devono essere ancora alle dipendenze ed essere stati assunti almeno 3 mesi prima del 9 agosto 2012.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento di 1.000 euro, come contributo, per ciascun lavoratore e, al momento di stipulare il contratto di soggiorno presso la Prefettura, l’imprenditore dovrà anche documentare l’avvenuta regolarizzazione delle somme relative ai contributi, alla retribuzione e in ambito fiscale pari ad almeno 6 mesi.

A beneficiare di quest’ultima norma sono tutti quegli immigrati la cui presenza in Italia, dal 31 dicembre 2011, è attestabile da parte di organismi pubblici.

Per i soggetti che si avvalgono di questa procedura di emersione sono sospesi i reati relativi alla violazione delle norme sull’immigrazione in ambito lavorativo. Tale beneficio cessa se non viene presentata la domanda di emersione.

 

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