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Indennità di disoccupazione per lavoratori e apprendisti sospesi e una tantum per co.co.pro.

13/07/2009

La legge ha recentemente riconosciuto l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (o con requisiti ridotti) per i lavoratori dipendenti e gli apprendisti sospesi a causa di crisi. Inoltre è prevista – in via sperimentale per il triennio 2009-2011 – una somma una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi..
Gli apprendisti devono essere stati in servizio da almeno 3 mesi presso l’azienda interessata. Questi ultimi possono accedere in ogni caso al trattamento, mentre nel caso dei lavoratori dipendenti l’azienda non deve essere già destinataria di altri trattamenti di cassa integrazione. In ogni caso, il richiedente deve possedere i requisiti contributivi previsti dalla legge per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria o con i requisiti ridotti. Per le domande presentate entro 20 giorni dalla sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità decorre dall’inizio del periodo stesso; oltre i 20 giorni, decorre dalla data della domanda. Per il solo biennio 2009-2010, gli importi sono – come per la cassa integrazione in deroga – pari all’80% della retribuzione. La durata massima del beneficio è pari al numero delle giornate di sospensione (comunque non superiore a 90), ed è fruibile anche in forma frazionata.
Contemporaneamente alla domanda, il lavoratore o l’apprendista deve presentare all’Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o alla riqualificazione professionale. L’apprendista deve inoltre iscriversi ai Centri per l’impiego dei comuni di residenza o di domicilio.
L’ “una tantum” per i co.co.pro. in caso di cessazione del rapporto di lavoro è proporzionale al reddito percepito nell’anno precedente: 20% del reddito per le domande presentate nel 2009, 10% per quelle presentate negli anni successivi. L’interessato deve aver lavorato per un unico committente, aver percepito un reddito compreso tra 5.000 e 11.516 euro e aver versato i contributi alla gestione separata per almeno 3 mesi.
 

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