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Indennità collaboratori: ecco i dettagli

10/12/2013

L’Inps dopo aver impartito le prime istruzioni relative alla nuova indennità riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto a partire dal 1° gennaio 2013, ha recentemente fornito alcuni chiarimenti al riguardo.   

Requisiti

A questa categoria di lavoratori, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, viene riconosciuta una indennità nel caso in cui si rispettino tutte le seguenti condizioni

  • aver operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza aver conseguito nell’anno precedente, un reddito lordo complessivo – soggetto ad imposizione fiscale – non superiore al limite di 20.000 € annualmente rivalutato 
  • aver avuto, nell’anno precedente, un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi
  • aver accreditata, nell’anno di riferimento, almeno 1 mensilità presso la gestione separata 
  • aver accreditate, nell’anno precedente, almeno 4 mensilità presso la gestione separata (in via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015 il requisito è ridotto a 3 mensilità)

Non possono usufruire della prestazione i titolari di pensione ed i soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, diverse dalla gestione separata.

Per tutta la durata del rapporto di collaborazione a progetto, il lavoratore deve essere iscritto esclusivamente alla gestione separata: se infatti dovesse svolgere un’attività lavorativa dipendente nello stesso periodo, ciò escluderebbe il suo diritto alla prestazione.

Reddito lordo

Ai fini del requisito reddituale, il reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 € da considerare è quello ottenuto attraverso lo svolgimento di un’attività riconducibile ad uno o più progetti specifici.

Periodi di tutela della maternità

La prestazione di cui il collaboratore ha beneficiato per i periodi di tutela della maternità concorre al conteggio del requisito reddituale. I contributi figurativi relativi ai periodi di tutela della maternità sono utili al fine di perfezionare il requisito contributivo per l’indennità in questione.

Contratti con la pubblica amministrazione

Considerato che l’indennità è riconosciuta ai soli collaboratori coordinati e continuativi a progetto l’Inps ha precisato che la prestazione non può essere concessa ai lavoratori che hanno svolto un’attività di collaborazione presso una pubblica amministrazione.

Periodo ininterrotto di disoccupazione

Il periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno 2 mesi nell’anno precedente deve essere inteso come non indennizzato.
Nel caso in cui il lavoratore abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi non potrà far valere il requisito per il diritto alla prestazione.

Domanda

La domanda per ottenere la prestazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Se il requisito di 1 mensilità accreditata nella gestione separata nell’anno di riferimento viene perfezionato nel mese di dicembre, tale termine è prorogato al 31 gennaio dell’anno successivo.
Al momento della richiesta non è necessario lo stato di disoccupazione.

 

Per la presentazione della domanda e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi Inas. Ricordiamo che l’assistenza del patronato è totalmente gratuita.

 

(Foto disponibile su Flickr, di alanclarkdesign, su Licenza Creative Commons)

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