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Indennità di frequenza: precisazioni dall’Inps

05/03/2015

L’Inps ha fornito recentemente alcuni chiarimenti in materia di indennità di frequenza.

Frequenza di centri terapeutici, di riabilitazione o recupero

Come è noto, l’indennità di frequenza è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero delle persone portatrici di handicap.

E’ stato quindi confermato che i trattamenti svolti fuori dalle strutture convenzionate, con prescrizione medica, anche specialistica, non danno diritto all’indennità.

Per quanto riguarda la durata minima di tale frequenza, essa deve corrispondere ad una presenza non sporadica, episodica o simbolica, con una permanenza del soggetto presso la struttura secondo una cadenza temporale determinata e certificata dalla stessa, che assicuri al minore i risultati previsti dalla cura.

Nei casi di frequenza sporadica è necessario utilizzare una valutazione degli organi tecnico-sanitari che svolgono i trattamenti terapeutici o di recupero, utile a stabilire se la stessa frequenza corrisponda alle previsioni della legge.

Da questo punto di vista, secondo l’Inps, nei casi dubbi, sarà necessario acquisire una dichiarazione della struttura interessata, da cui si evinca che gli obiettivi della terapia sono soddisfatti anche con un numero ridotto di sedute. Se le verifiche non saranno soddisfacenti, la prestazione non verrà erogata.

Frequenza di scuole pubbliche o private

Si ricordano i requisiti per accedere all’indennità in base ai diversi gradi di istruzione:

  • scuola primaria e secondaria di 1° grado: il requisito della frequenza è valido se il minore frequenta almeno ¾ dell’orario scolastico annuale;
  • asili nido e scuole per l’infanzia: deve essere presentata annualmente un’autocertificazione relativa alla frequenza per le scuole pubbliche e un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola per le strutture private;
  • prosecuzione del percorso scolastico dai 16 ai 18 anni: oltre il periodo della scuola dell’obbligo, deve essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza.

L’eventuale cessazione della frequenza o il cambio di scuola rispetto all’anno precedente (per es. trasferimento, passaggio elementari – medie, ecc.) deve essere obbligatoriamente comunicato.

Per i bambini che frequentano scuole o istituti all’estero, nel caso in cui questi mantengano la residenza in Italia e vi facciano ritorno ogni giorno dopo le lezioni, hanno diritto all’indennità di frequenza. Devono presentare attestazione di frequenza rilasciata dall’istituto e, logicamente, rispettare tutti gli altri requisiti.

Decorrenza 

Nel caso di sola frequenza scolastica, la prestazione viene concessa per il periodo tra ottobre e giugno.

Per la frequenza di scuole professionali, per periodi diversi dall’ordinario calendario scolastico (per es. da gennaio a novembre), l’indennità viene erogata per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, con obbligo di presentazione della certificazione della scuola.

Dato che questi corsi coprono periodi differenti dallo standard scolastico (settembre- giugno), nel caso in cui l’attività formativa non subisca interruzione nel periodo estivo ma la frequenza sia continuativa, la prestazione verrà erogata per tutta la durata del corso.

Pluriminorati

Per i soggetti pluriminorati l’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • indennità di accompagnamento per invalidi civili;
  • indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
  • indennità di comunicazione.

Sussiste comunque il diritto di scegliere il trattamento più favorevole e la compatibilità con la pensione per ciechi parziali (erogata anche ai minori ciechi ventesimisti perché svincolata dal requisito anagrafico).

Ricoveri

L’indennità è incompatibile con “qualsiasi forma di ricovero”, per periodi trascorsi in strutture ospedaliere con retta a carico dello Stato. Inoltre, la sospensione viene effettuata per ricoveri pari o superiori a 30 giorni e verranno sommati due o più periodi distinti ma vicini (cioè con differenza minore o pari a 1 giorno), la cui somma è uguale o superiore a 30 giorni.

Infine, l’Inps ha precisato che la prestazione non è incompatibile con le comunità di tipo familiare, visto che tali strutture hanno funzione di accoglienza a bassa intensità assistenziale, quindi differente dalla struttura ospedaliera.

 

(Foto disponibile su Flickr, di Warrenski, su Licenza Creative Commons)

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