L’indennità di disoccupazione è una prestazione economica erogata a chi ha perso il lavoro e, in alcuni casi, a chi ne è privo.
L’ente previdenziale dello Stato Ue in cui il lavoratore ha avuto l’impiego più recente è quello che eroga la disoccupazione e deve tener conto – se richiesto dalla legislazione del Paese – dei contributi versati negli altri Stati membri Ue per l’accertamento del diritto all’indennità di disoccupazione.
Il disoccupato che si reca in un altro Stato membro della Ue in cerca di lavoro non perde il diritto alla disoccupazione, che gli viene pagata direttamente dall’ente previdenziale del Paese Ue in cui ha avuto l’impiego più recente.
Per i lavoratori disoccupati frontalieri, cioè quelli che hanno svolto la loro ultima attività lavorativa in uno Stato Ue diverso dallo Stato di residenza (nel quale rientravano almeno 1 volta alla settimana), la disoccupazione viene pagata da quest’ultimo.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione il lavoratore:
I periodi di disoccupazione nei vari Paesi vengono tenuti in considerazione per il calcolo della pensione in totalizzazione.
Per chi è tornato in Italia ed è rimasto disoccupato per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale, da parte del datore di lavoro all’estero, è prevista una indennità di disoccupazione specifica.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.