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Inps: nuove disposizioni in materia di totalizzazione

14/02/2008

Sulla base di quanto previsto dalla legge n.247/2007 l’Inps, con recente circolare, ha illustrato le nuove disposizioni in materia di totalizzazione.
La principale novità, introdotta dalla legge, riguarda il dimezzamento – da 6 a 3 anni – del requisito contributivo minimo richiesto per l’esercizio dell’istituto della totalizzazione. La suddetta modifica legislativa opera a decorrere dal 1° gennaio 2008.
La trattazione delle domande già definite avverrà nel seguente modo:

  • i trattamenti pensionistici in totalizzazione già liquidati, con l’esclusione di periodi inferiori a 6 anni ma superiori a 3, non possono essere ricostituiti
  •  le domande di pensione in totalizzazione già respinte per l’esclusione dei periodi inferiori a 6 anni ma superiori a 3, potranno essere riesaminate, su apposita richiesta dell’interessato. In questo caso, la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata dal 1° febbraio 2008.
     

Per le domande ancora in corso di definizione, possono verificarsi due situazioni:

  • se i periodi esclusi sono determinanti per il conseguimento del trattamento pensionistico in totalizzazione, l’istanza verrà accolta con decorrenza 1° febbraio 2008.
  • se invece tali periodi non sono rilevanti per l’acquisizione del diritto a pensione, verrà data la possibilità all’assistito di scegliere se ottenere la pensione con decorrenza fissata dal mese successivo alla presentazione della domanda, oppure se considerare per intero la contribuzione ma con decorrenza della pensione dal 1° febbraio 2008.

L’Inps, a seguito di apposita nota del ministero del Lavoro, precisa che alle pensioni in totalizzazione non si applicano gli istituti del trattamento minimo e dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro. Il ministero del Lavoro ha, altresì, precisato che, nei confronti dei titolari di pensione in totalizzazione, sono riconosciute, ove sussistano i requisiti, le maggiorazioni sociali di cui all’articolo 1 legge n.544/88 e seguenti, a condizione che almeno una quota di pensione sia a carico di una forma sostitutiva o esclusiva, nonché dell’assicurazione generale obbligatoria (con esclusione della gestione separata Inps).
Inoltre, anche i titolari di una pensione in totalizzazione possono ottenere, ove ne sussistano i requisiti, la corresponsione dei trattamenti di famiglia. Nel caso in cui almeno una quota del trattamento pensionistico sia a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, verrà riconosciuto l’assegno al nucleo familiare; diversamente, verranno liquidati gli assegni familiari, previsti per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In presenza di un trattamento in totalizzazione con quote esclusivamente a carico delle casse professionali, i trattamenti di famiglia non verranno comunque riconosciuti, in quanto non previsti nei confronti dei suddetti lavoratori.
La norma stabilisce che al lavoratore, titolare di un trattamento pensionistico diretto, è preclusa la facoltà di totalizzare; tuttavia, il titolare dell’assegno di invalidità che abbia subito un aggravamento, potrà avvalersi dell’istituto della totalizzazione per il conseguimento della pensione di inabilità.Tale operazione viene considerata come riconoscimento di un nuova prestazione pensionistica, dando luogo alla revoca della precedente. Viene preclusa, invece, la possibilità di trasformare l’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in totalizzazione.

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