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Lavoro autonomo: le nuove tutele previdenziali

18/07/2017

Recentemente sono state adottate nuove importanti disposizioni di riforma delle tutele previdenziali e assistenziali in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata. 

Vediamo insieme che cosa cambia per quanto riguarda indennità di maternità, indennità per congedo parentale e all’indennità di malattia in casi particolari.

Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, mentre sono esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori come i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Maternità

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie né titolari di trattamento pensionistico, tenute al versamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, hanno diritto a un’indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi successivi la data del parto, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Congedo parentale

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né titolari di trattamento pensionistico, tenuti al versamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, hanno ora diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a 6 mesi, da fruire entro i primi 3 anni di vita del bambino.

L’indennità prevista, anche per periodi fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non può complessivamente superare – tra entrambi i genitori – il limite complessivo di 6 mesi.

In generale, questo trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate in estratto almeno 3 mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Per i periodi di congedo parentale fruiti entro il 1° anno di vita del bambino, l’indennità è corrisposta, a prescindere dal requisito contributivo dell’accredito delle 3 mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità.

Il diritto al congedo parentale e alla relativa indennità è riconosciuto anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

Malattia

La nuova legge ha introdotto un trattamento economico più favorevole rispetto a quanto finora previsto per i lavoratori e le lavoratrici iscritte alla gestione separata in caso di:

  • periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche
  • gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%

In tali casi, i periodi di malattia sono equiparati alla degenza ospedaliera, con un trattamento economico più favorevole di quanto previsto in caso di malattia.  

Sospensione dell’attività per gravidanza, malattia e infortunio

Per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, la legge riconosce il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro – con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo – per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

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