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Lavoro autonomo: l’Inps perde la causa

01/09/2006

Il tribunale di Udine ha emesso una sentenza a favore di un lavoratore in merito a compatibilità e cumulabilità tra l’indennità di mobilità e i redditi percepiti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Assistito dall’Inas Cisl, il lavoratore era patrocinato dall’avvocato Gaetano Mutarelli.

La vertenza ha riguardato un lavoratore collocato in mobilità, al quale l’Inps ha chiesto in restituzione le somme di indennità già erogate, in quanto incompatibili con la modesta attività lavorativa autonoma dallo stesso espletata, iniziata, tra l’altro, già prima del collocamento in mobilità. Alla stregua della quasi totalità dei residenti nella nostra provincia, il lavoratore risultava essere anche proprietario di terreni agricoli che, in forma oggettivamente non abituale e prevalente, provvedeva a coltivare in proprio. A fronte della titolarità di terreni, peraltro di consistenza alquanto esigua, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, per poter continuare a coltivare i propri appezzamenti di terra si era visto costretto a richiedere la partita Iva, dichiarando l’esercizio di un volume di affari inferiore al ‘Vecchio" milione di lire.

A fronte quindi della reale titolarità di partita Iva, ai fini della cumulabilità tra attività autonoma e indennità di mobilità, ciò che sarebbe dovuto essere obiettivamente valutato era l’altrettanto reale consistenza del reddito che derivava dall’esercizio della modesta attività autonoma esercitata. Al contrario, secondo l’Inps, il disoccupato collocato in mobilità ordinaria che svolge una qualsivoglia attività di lavoro autonomo perde il diritto alla relativa indennità economica, qualunque sia l’entità del compenso percepito.

Secondo una nota della Cisl, il comportamento anomalo della sede Inps trova fondamento nell’inesistenza di una specifica regolamentazione normativa, a meno che non si tratti di:

  • anticipazione dell’intero ammontare dell’indennità nel caso in cui il lavoratore intraprenda un’attività autonoma
  • cumulo nei limiti della retribuzione spettante al momento del collocamento in mobilità, nella circostanza di mobilità lunga finalizzata alla pensione di vecchiaia
  • sospensione del trattamento di mobilità per le giornate di lavoro prestate, nel caso di contestuale rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o parziale di durata non superiore ai 12 mesi

Pertanto, l’istituto previdenziale, in presenza di indennità di mobilità già corrisposta, aveva provveduto a richiedere al lavoratore la restituzione delle somme già corrisposte a titolo di sostegno al reddito, quantificate in circa 10 mila euro.

Il giudice del lavoro di Udine, dottoressa Ilaria Chiarelli, ha invece disposto a favore del lavoratore, individuando in via analogica proprio uno dei criteri adottati dal legislatore, secondo cui la soglia entro cui il lavoratore ha diritto a percepire e trattenere l’indennità di mobilità va individuata nei limiti di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento del collocamento in mobilità, rivalutato in misura corrispondente all’indice del costo della vita.

L’innovativa portata della sentenza – spiega l’Inas Cisl – assunta in totale assenza di precedenti giurisprudenziali univoci, al di là del caso positivamente risolto, potrà contribuire a fare la doverosa chiarezza in tutti quei casi in cui un’attività autonoma, di collaborazione occasionale, coordinata e continuativa, a progetto eccetera non determina una situazione di stabilità occupazionale, sia per l’esiguità del reddito percepito sia per la breve durata. Elementi, questi, che attribuiscono all’attività stessa, caratteri di assoluta occasionalità e di precarietà.

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