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Legge di bilancio 2021: le novità su pensioni e bonus

26/01/2021

La legge di bilancio 2021 conferma alcune formule per andare in pensione in anticipo, come opzione donna e ape sociale, e introduce alcune novità come la nona salvaguardia per il pensionamento di alcune specifiche categorie di lavoratori. In attesa dell’assegno unico universale restano attivi bonus bebè e bonus mamma domani. Ecco le misure più rilevanti previste dalla nuova norma.

Legge di bilancio 2021: le pensioni

Confermata opzione donna

Per le lavoratrici è confermata opzione donna, che permette di andare in pensione in anticipo a chi, entro il 31 dicembre del 2020, aveva:

  • anzianità contributiva minima di 35 anni;
  • 58 anni di età se dipendenti, o 59 anni di età se autonome.

Per chi sceglie di andare in pensione con opzione donna, il sistema di calcolo utilizzato è quello contributivo.

Considerata la data di raggiungimento dei requisiti, la pensione decorre dopo 12 mesi per le lavoratrici dipendenti – che, nel settore privato, hanno la prima decorrenza utile da febbraio 2021 – e dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome, che potranno andare in pensione da agosto 2021.

Per le lavoratrici pubbliche la decorrenza del trattamento pensionistico avverrà trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti e non potrà essere anteriore al 2 gennaio 2021.

Per le lavoratrici del comparto scuola e Afam la pensione decorre dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021. Inoltre, il personale della scuola può presentare le dimissioni entro il 28 febbraio 2021 per poter andare in pensione il 1° settembre 2021.

Per l’invio della domanda di pensione con opzione donna rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

Ape sociale: valido anche nel 2021

Anche nel 2021 sarà possibile andare in pensione prima grazie all’ape sociale, che è pari all’importo della pensione che sarebbe spettata al momento in cui si presenta la domanda, nel limite massimo di 1.500 € mensili.

L’indennità spetta fino al raggiungimento dell’età pensionabile e per ottenerla è necessario presentare innanzitutto una domanda di certificazione dell’esistenza dei requisiti entro il:

  • 31 marzo 2021;
  • 15 luglio 2021;
  • 30 novembre 2021.

Al momento della domanda di certificazione per i requisiti di accesso all’ape sociale, chi fa richiesta deve trovarsi nelle condizioni per rientrare in una delle categorie di beneficiari previste (disoccupati, invalidi, caregiver, addetti ad attività gravose), mentre può raggiungere i seguenti requisiti successivamente, ma al massimo entro il 31 dicembre dello stesso anno:

  • 30/36 anni di contributi;
  • 63 anni di età;
  • periodo minimo di svolgimento dell’attività gravosa;
  • 3 mesi di inoccupazione successivi al termine della percezione della Naspi. Al momento della domanda di certificazione, invece, deve risultare comunque terminata la percezione della Naspi.

Per l’invio della domanda di certificazione e per la successiva richiesta di ape sociale rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

Nona salvaguardia

Per 2.400 lavoratori, esclusi dalle precedenti 8 salvaguardie, è prevista la possibilità di andare in pensione grazie alla nona, con i requisiti previsti prima della legge Fornero e maturati dopo il 31 dicembre 2011.

Nona salvaguardia: a chi spetta

Ecco i possibili beneficiari della nona salvaguardia:

  • autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011 che hanno effettuato il versamento
    • con almeno 1 contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
    • anche se rioccupati dopo il 4 dicembre 2011 (con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato);
    • con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
  • autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011 anche se non hanno effettuato il versamento
    • anche senza 1 contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
    • con almeno 1 contributo derivante da effettivo lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013;
    • che al 30 novembre 2013 non svolgevano attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato;
    • con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
  • esodati e cessati
    • lavoratori esodati con accordo individuale o accordo collettivo di incentivo all’esodo cessati dal lavoro entro il 30 giugno 2012
      • con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
      • anche se rioccupati dopo il 30 giugno 2012 (con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato);
      • con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
    • lavoratori esodati con accordo individuale o accordo collettivo di incentivo all’esodo cessati dal lavoro dopo il 30 giugno 2012
      • con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 anche se rioccupati dopo la cessazione del rapporto di lavoro (con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato);
      • con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
    • soggetti con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
      • cessazione del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
      • anche se rioccupati dopo la cessazione del rapporto di lavoro (con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato);
      • con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
  • lavoratori che, nel 2011, erano in congedo per assistere figli con disabilità grave con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022
  • dipendenti, anche in somministrazione, a tempo determinato (con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori stagionali)
    • con cessazione del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
    • non rioccupati a tempo indeterminato dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
    • con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.

Per andare in pensione con questa modalità è necessario fare prima la domanda di certificazione che attesta che si è in possesso dei requisiti per la salvaguardia e successivamente – o contestualmente, se non si lavora più – la domanda di pensione vera e propria. La richiesta di certificazione dei requisiti deve essere inviata all’Inps e, per gli esodati o cessati con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, anche alla direzione territoriale del lavoro, entro il 1° marzo 2021. I lavoratori che arrivano al pensionamento con la salvaguardia devono rispettare il meccanismo delle finestre mobili: la pensione decorre trascorsi 12 mesi (per i dipendenti) o 18 mesi (per gli autonomi) dalla maturazione dei requisiti.

Per l’invio della domanda di certificazione e per la successiva domanda di pensione con la nona salvaguardia rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

Contributi per part time verticale ciclico

Grazie all’impegno dei sindacati e anche a quello dell’Inas, che ha vinto numerose cause in proposito, per i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, solo per raggiungere il diritto alla pensione, è previsto il riconoscimento di tutti i contributi, compresi quelli relativi ai periodi di sospensione lavorativa. In questo modo i lavoratori potrebbero anticipare l’accesso al pensionamento che, in ogni caso, non può avvenire prima del 1° gennaio 2021.

Amianto

Sono stati stabiliti tempi e procedure che Inps e Inail devono rispettare per il riconoscimento del diritto alla pensione, sulla base dei benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto dei lavoratori occupati nella produzione di materiale rotabile ferroviario che:

  • fanno capo ai datori di lavoro del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario;
  • sono iscritti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’Inail;
  • non sono titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • hanno presentato domanda all’Inps per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2018.

I lavoratori che hanno già ottenuto la certificazione Inail entro il 30 giugno 2020 e sarebbero potuti andare in pensione entro il 31 dicembre 2020 possono procedere con il pensionamento entro dicembre 2021 e non prima del 1° gennaio 2021.

Legge di bilancio 2021: le misure per la famiglia

Confermato il bonus bebè

I nuclei familiari in cui è nato o è stato adottato/affidato un bambino tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 hanno diritto al bonus bebè, pagato dall’Inps ogni mese fino a quando il bambino compie 1 anno o fino al 1° anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

Il bonus bebè spetta ai figli:

  • di cittadini italiani o di uno Stato Ue;
  • di cittadini stranieri con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • di cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • di cittadini stranieri con carta di soggiorno per familiare di cittadino Ue, non cittadino di uno Stato membro;
  • di cittadini stranieri con carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Ue.

Il genitore che richiede il bonus bebè deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale richiede la prestazione.

Bonus bebè: gli importi

L’importo dell’assegno è pari a:

  • 920 € (160 € al mese), con Isee non superiore a 7.000 €;
  • 440 € (120 € al mese), con Isee superiore a 7.000 e fino a 40.000 €;
  • 960 € (80 € al mese), con Isee superiore a 40.000 €.

Inoltre, per i bambini nati, adottati o affidati nel 2021 l’importo mensile dell’assegno aumenta del 20% se richiesto per i figli successivi al primo.

La domanda di bonus bebè si può presentare una sola volta per ciascun figlio.

Il bonus è riconosciuto a partire dal giorno della nascita o dell’ingresso del bimbo nel nucleo familiare se la domanda è presentata entro 90 giorni; oltre tale termine, il contributo viene versato a partire dal mese di presentazione della richiesta.

Più giorni per il congedo di paternità

Il padre lavoratore dipendente nel 2021 ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi di vita del bambino questi giorni di congedo di paternità:

  • congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi in occasione della nascita del figlio;
  • congedo facoltativo di 1 giorno, in alternativa alla madre lavoratrice e in sua sostituzione.

Il trattamento economico di questi due tipi di congedo è pari al 100% della retribuzione. Per usare il congedo occorre presentare una specifica richiesta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.

Assegno unico universale

L’assegno unico universale sostituirà alcuni bonus e assegni previsti per sostenere le famiglie, ma – in attesa di una legge specifica che lo regoli – per il momento non è ancora operativo.

Contributo per mamme disoccupate o monoreddito

Da quest’anno e fino al 2023, per ogni anno, potranno ricevere un contributo mensile di massimo 500 € netti le mamme disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta dal 60% in su.

Per capire con esattezza a chi spetta questo contributo e come deve essere richiesto si dovrà aspettare uno specifico decreto attuativo.

Torna il bonus mamma domani

Le mamme hanno diritto al bonus mamma domani di 800 € quando raggiungono il 7° mese di gravidanza o all’atto dell’adozione/affidamento di un minore.

La richiesta va presentata:

  • dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, insieme alla documentazione sanitaria che indica la data presunta del parto, rilasciata dal servizio sanitario nazionale;
  • in relazione al parto, con un’autocertificazione della data della nascita e delle generalità del bambino.

Il bonus mamma domani viene pagato dall’Inps con una somma unica.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Torna il bonus asilo nido

Il bonus asilo nido per il 2021 è pari a:

  • 3.000 € annui, con Isee fino a 25.000 €;
  • 2.500 € annui con Isee compreso tra 25.001 e 40.000 €;
  • 1.500 € annui con Isee al di sopra di 40.000 €.

Il bonus è corrisposto ogni mese per 11 mensilità; viene concesso come contributo per il pagamento della frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di supporto presso la propria abitazione, per minori al di sotto di 3 anni con gravi patologie croniche, impossibilitati a frequentare il nido.

Alla domanda per il bonus il genitore richiedente deve allegare il documento di iscrizione del minore al nido e del pagamento di almeno una mensilità della retta del nido.

Legge di bilancio 2021: pensione di cittadinanza e Iscro

Pensione di cittadinanza

Poche le novità su reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. Ecco le più rilevanti.

Cadono alcuni divieti per la pensione di cittadinanza:

  • non ci sarà più il limite mensile di 100 € per il prelievo di contanti per un singolo soggetto;
  • non ci sarà più il limite di un solo bonifico al mese per pagare mutuo o affitto;
  • non ci saranno più divieti sul tipo di beni e servizi acquistabili;
  • per chi è titolare anche di altre prestazioni pensionistiche Inps, la pensione di cittadinanza verrà accreditata insieme al resto della pensione e non più il 27 del mese.

Per chi già percepisce reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) per la richiesta dell’Isee deve essere rinnovata entro il 31 gennaio 2021 o si perderà il diritto alla misura di sostegno.

Iscro – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

In attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, in via sperimentale per il triennio 2021 -2023, è prevista l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro).  La misura, legata alla partecipazione a specifici percorsi di aggiornamento, è riservata agli iscritti alla gestione separata Inps, che svolgono abitualmente un’attività di lavoro autonomo libero professionale.

Per accedere alla prestazione, è necessario:

  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto anche durante il periodo di percezione dell’indennità;
  • non essere assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie anche durante il periodo di percezione dell’indennità
  • non essere beneficiari del reddito di cittadinanza anche durante il periodo di percezione dell’indennità;
  • nell’anno precedente alla domanda, aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla domanda, un reddito non superiore a 8.145 €;
  • essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolare, alla data di presentazione della domanda, di una partita Iva attiva da almeno 4 anni per l’attività autonoma, che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione separata Inps attualmente in corso.

La domanda per ottenere l’Iscro deve essere presentata all’Inps entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.  L’indennità, erogata per 6 mensilità, può essere richiesta una sola volta nel triennio e non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Devono ancora essere definite le caratteristiche dei percorsi di aggiornamento professionale a cui chi ottiene l’Iscro deve partecipare.

Legge di bilancio 2021: le misure Covid

Bonus Covid per lavoratori marittimi

Per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, hanno diritto a un sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni:

  • lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari;
  • soci lavoratori di cooperative della piccola pesca;
  • armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave da loro stessi gestita;
  • pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – a esclusione della gestione separata – che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili alla pandemia.

Il bonus Covid per lavoratori marittimi è:

  • incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga;
  • non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali;
  • per i lavoratori subordinati è pari all’importo massimo mensile di integrazione salariale
  • per armatori e proprietari armatori, soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e pescatori autonomi, è pari a 40 € netti al giorno;
  • non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’assegno al nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata all’Inps:

  • per i lavoratori subordinati, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • per gli armatori e proprietari armatori, i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e i pescatori autonomi, entro il 30 settembre 2021.

Covid: tutela dei lavoratori fragili

Dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 si applicheranno ancora le misure a tutela dei lavoratori dipendenti, “fragili”, sia nel settore pubblico che in quello privato.

In sostanza si conferma:

  • l’assenza dal lavoro prescritta dal medico equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili gravi e per quelli in possesso di certificato che attesta un rischio da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita;
  • lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart work, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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