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Legge finanziaria per il 2005

02/04/2005

E’ entrata in vigore dal 1° gennaio la L.311/2004 (Finanziaria per il 2005), che ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia previdenziale, assistenziale e fiscale. Alcune delle disposizioni più interessanti della Finanziaria 2005 sono illustrate qui di seguito.

Invio on line della certificazione di malattia

A decorrere dal 1° giugno 2005, la trasmissione della certificazione all’Inps avverrà per via telematica da parte del medico curante, fermo restando l’obbligo dell’invio, da parte del lavoratore ammalatosi, dell’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante al datore di lavoro (tranne nelle situazioni in cui il datore di lavoro ne richieda direttamente all’Inps la trasmissione in via telematica). Le modalità tecniche, operative e di regolamentazione della nuova procedura di trasmissione on line della certificazione di malattia saranno definite da un apposito decreto interministeriale.

Trattamenti di malattia aggiuntivi per i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico

Nei confronti del personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto, è stata abrogata la norma che prevedeva l’erogazione di trattamenti di malattia aggiuntivi, rispetto a quelli riferiti ai lavoratori del settore industria. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i trattamenti di malattia verranno corrisposti secondo le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell’industria, mentre i trattamenti aggiuntivi saranno considerati obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

Anche gli associati in partecipazione nella gestione separata

La  legge n.326/03 aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli associati in partecipazione che effettuano prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo, e che non risultino iscritti agli albi professionali, dovevano iscriversi in una apposita gestione previdenziale istituita presso l’Inps e finalizzata all’estensione nei confronti dei suddetti lavoratori dell’assicurazione Ivs, con modalità da definirsi per effetto di un apposito decreto ministeriale.
La finanziaria ora precisa che la contribuzione, versata dagli associati in partecipazione, confluirà presso la già esistente gestione separata e, che pertanto, non verrà più istituita una nuova gestione previdenziale specifica;<br>

Massimale anche per il trattamento speciale di disoccupazione agricola

A decorrere dal 1° gennaio 2006, anche i trattamenti speciali di disoccupazione agricola saranno assoggettati ai massimali, già previsti per gli altri trattamenti di disoccupazione (indennità ordinaria, trattamento speciale edilizia, mobilità). Tale trattamento spetta agli operai agricoli a tempo determinato (Otd), iscritti nei relativi elenchi nominativi con i requisiti richiesti per l’indennità ordinaria di disoccupazione (iscrizione negli elenchi nominativi, 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria nonché un minimo di 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno di riferimento e dall’anno precedente) o con almeno un numero di giornate compreso tra 101 e 150 (ai fini del raggiungimento di tali giornate devono essere considerate utili solamente le giornate di lavoro prestate in agricoltura nell’anno di riferimento), oppure con almeno 151 giornate di attività subordinata cumulabile con periodi lavorativi subordinati non agricoli qualora nel biennio sia prevalente la contribuzione agricola.
Per effetto della novità introdotta dalla legge finanziaria, l’importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione agricola da corrispondere, non potrà quindi superare il tetto massimo, stabilito annualmente in base all’incremento Istat (importo in vigore per l’anno 2004: euro 806,78 per le retribuzioni inferiori a euro 1.745,40, e ad euro 969,66 per le retribuzioni superiori ad euro 1.745,40).

Pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e istituzioni concertistiche

Viene abrogato il comma 54, articolo 1, della legge n. 243/04 (legge di riforma previdenziale), che aveva introdotto, a decorrere dal 6 ottobre 2004, l’elevazione dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con gli stessi requisiti stabiliti per la generalità dei lavoratori dipendenti, nei confronti del personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate.
Ora, quindi, i soggetti interessati possono nuovamente accedere al pensionamento di vecchiaia Enpals con i requisiti anagrafici ridotti, previsti per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo.

Erogazione al coniuge dell’assegno al nucleo familiare

L’assegno al nucleo familiare, a partire dal periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2005, dovrà essere corrisposto direttamente al coniuge dell’avente diritto. Le modalità attuative di questa disposizione legislativa dovranno, comunque, essere chiarite con decreto interministeriale.

Accredito e/o versamento contributivo per aspettativa sindacale e versamento contributivo per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive: riapertura dei termini

Nuovamente riaperti i termini per le domande di accredito figurativo e di versamento aggiuntivo legate all’aspettativa sindacale ed a quelle inerenti il versamento contributivo per i soggetti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive.
La domanda di accredito figurativo per aspettativa sindacale (in relazione a periodi anteriori al 1° gennaio 2003), può essere inoltrata al proprio, Ente Previdenziale, entro giovedì 31 marzo 2005. Tale proroga dei termini potrà anche essere utilizzata dalle Organizzazioni Sindacali per effettuare, sempre entro il 31 marzo 2005, il versamento della contribuzione.
Per i periodi di aspettativa inerenti l’anno 2004, le relative istanze di accredito o di versamento aggiuntivo dovranno essere effettuate entro il 30 settembre 2005 (per le aspettative di competenza 2003 il termine ultimo era stato quello di giovedì 30 settembre 2004).
I soggetti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive (lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che in ragione della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante), dall’1.1.2000 – ai sensi della legge n.488/99 – devono assumersi l’onere del versamento per tutta la durata del mandato, pari all’importo dei contributi pensionistici dovuti nella misura prevista dalla legge per la quota a carico dei lavoratori dipendenti (versamento da effettuarsi sempre entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è riferito il mandato). Anche costoro potranno, in riferimento ai periodi anteriori al 1° gennaio 2003, effettuare i relativi versamenti, sempre entro la data del 31 marzo 2005.

Prorogato l’indennizzo per attività commerciali

Viene prorogato il diritto all’indennizzo previsto per la cessazione di un’attività commerciale, di cui al decreto legislativo n. 207/1996. Il diritto a tale indennizzo, previsto inizialmente per il periodo 1996-1998, era stato già esteso per il successivo periodo 2002-2004, dalla finanziaria per il 2002, ed era venuto a cessare al 31 dicembre 2004, con possibilità di inoltro delle domande entro il 31 gennaio 2005. Il diritto al beneficio in oggetto viene quindi ulteriormente prorogato per il periodo 2005-2007, con possibilità di inoltro delle domande entro il 31 gennaio 2008

Pensioni per perseguitati politici (antifascisti o razziali)

Ai perseguitati politici antifascisti o razziali, già trattenuti in servizio fino al 70 anno di età, è data facoltà , a domanda, di rimanere in servizio fino al 73° anno di età.
Il periodo di lavoro svolto dopo il compimento del 70° anno di età non dà luogo, però, né ad incentivi economici né al versamento della contribuzione ai fini pensionistici, né viene valutati ai fini della misura della pensione;<br>

Riforma dell’Irpef

Con la legge Finanziaria si dà pratica attuazione al secondo modulo di riforma Ire, attraverso una riduzione, in termini numerici, delle aliquote (passate da 5 a 4), una revisione degli scaglioni di reddito, la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari, e l’eliminazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

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