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Legge finanziaria per il 2007

10/01/2007

Vediamo quali sono alcune delle novità più interessanti, contenute nella legge Finanziaria per il 2007.

Previdenza complementare e Tfr

Entra in vigore, dal 1° gennaio 2007, il decreto legislativo n. 252/05 sulla previdenza complementare, che prevede il conferimento del Tfrai fondi pensione, attraverso il meccanismo del silenzio – assenso.
Dal 1° gennaio 2007 viene, inoltre, istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”, gestito dall’Inps. Il Fondo garantisce l’erogazione del Tfr ai lavoratori dipendenti del settore privato, in misura corrispondente alle somme versate dal 1° gennaio 2007. Da questa data, infatti, i datori di lavoro (tranne quelli che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti), dovranno versare mensilmente al Fondo la quota di Tfr, maturata a decorrere dalla suddetta data e non confluita in alcuna forma di previdenza complementare. Alla cessazione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro provvederà alla liquidazione del Tfr per la quota maturata fino al 31 dicembre 2006, mentre la quota maturata dal 1° gennaio 2007 sarà erogata dal Fondo per la liquidazione del Tfr gestito dall’Inps.

Aumento delle aliquote contributive

A partire dal 1° gennaio 2007, aumentano le aliquote contributive per: gli artigiani e commercianti (dal 2007, nella misura del 19,50%, e dal 2008 nella misura del 20%); per i dipendenti (nella misura complessiva del 33%); per i parasubordinati (aliquota al 23% se privi di altra copertura assicurativa, diversamente al 16%); per gli apprendisti (contribuzione a carico del datore di lavoro al 10%).

Benefici per le vittime del terrorismo

In favore delle vittime del terrorismo, che hanno subito un’invalidità permanente riconosciuta non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa, spetta un trattamento pensionistico pari all’ultima retribuzione realmente percepita (rideterminata in base alla legge n.336/70).
Inoltre, in favore di coloro che hanno subito un’invalidità, indipendentemente dalla percentuale attribuita, spetta un aumento figurativo di 10 anni di contribuzione. Tale beneficio viene esteso anche al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni: in mancanza di questi, ai genitori sui loro trattamenti pensionistici diretti.

Esonero per contributi Enpals

Sono esonerati dal versamento dei contributi obbligatori all’Enpals i soggetti di età inferiore ai diciotto anni, gli studenti, i pensionati, nonché i lavoratori con relativa attività già soggetta ad obbligo di contribuzione previdenziale, in caso di esibizioni svolte durante spettacoli musicali, di divertimento o in ambito di manifestazioni folkloristiche o di tradizioni popolari, quando il compenso annuo lordo, percepito per le suddette esibizioni, non superi i 5000 euro.

Regolarizzazione del lavoro nero

Possibilità per i datori di lavoro di regolarizzare le posizioni contributive, tramite la presentazione di una domanda all’Inps entro il 30 settembre 2007 (nel limite dei cinque anni precedenti la presentazione dell’istanza stessa) e attraverso il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto (i lavoratori sono esclusi dal pagamento del contributo a loro carico).

Accordo di solidarietà tra generazioni

Possibilità di trasformare a tempo parziale, su base volontaria, i contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto 55 anni di età, con la contestuale assunzione, con contratto a part-time, di giovani disoccupati di età inferiore a 25 anni (29 anni se laureati).

Sostegno ai familiari di vittime del lavoro

Istituito presso il Ministero del lavoro il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (anche se privi della copertura assicurativa). Le modalità di concessione dei benefici saranno definite dal Ministero stesso.

Sanatoria per i bonus bebè non dovuti

Le somme relative al bonus bebè, percepite da soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana (ovvero comunitaria), non possono essere chieste in restituzione: sono quindi inefficaci le relative ordinanze di ingiunzione finora emesse.

Lavoro coatto in Germania

Viene riconosciuto un risarcimento di natura morale ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti. E’ autorizzata la concessione di una medaglia d’onore a coloro i quali (se militari) è stato negato lo status di prigionieri di guerra, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

Assegno per il nucleo familiare

Sono ridefiniti, dal 1° gennaio 2007, i livelli reddituali e gli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (senza componenti inabili), nonché per i nuclei composti da un solo genitore e almeno un figlio minorenne (senza componenti inabili).
Vengono inoltre aumentati del 15%, dal 1° gennaio 2007, gli importi dell’assegno per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli. Potranno essere, comunque, rideterminati sia i livelli di reddito, che gli importi degli assegni anche per tutti gli altri tipi di nucleo (con figli o senza), sulla base di un apposito decreto interministeriale.
Saranno, inoltre, considerati componenti del nucleo familiare anche i figli di età superiore ai 18 anni fino al compimento del 21° anno di età (purché studenti o apprendisti), appartenenti a nuclei con più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni compiuti.

Agevolazioni fiscali per i veicoli dei disabili

Sono previste agevolazioni fiscali per i veicoli utilizzati in via esclusiva, o prevalente, da disabili (legge n.104/92) con ridotte capacità motorie.

Detrazioni spese per assistenti familiari

Detraibilità ai fini Irpef (nella misura del 19%), per i redditi non superiori a 40 mila euro,
delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza (nel limite di 2100 euro).

Estesa la tutela economica per malattia agli iscritti alla Gestione separata Inps

Il trattamento economico, spettante ai lavoratori a progetto ed agli altri soggetti iscritti alla gestione separata nel caso di malattia, fino al 31 dciembre 2006 era limitato ai casi di degenza ospedaliera.
Invece, dal 2007, il diritto all’indennità di malattia (alle medesime condizioni reddituali e contributive previste nel caso di ricovero ospedaliero) è esteso anche agli eventi morbosi che non comportano ricovero ospedaliero, entro il limite massimo di 20 giorni nell’arco dell’anno solare (con esclusione della malattia di durata inferiore a 4 giorni). L’importo del trattamento economico è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. Ai fini della certificazione delle assenze e del controllo, si applica la medesima disciplina prevista per i lavoratori dipendenti.

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