News Contatti
  • Home
  • Chi siamo
  • Governance
  • Amministrazione Trasparente
  • Carta dei Servizi
  • Pubblicazioni
  • Faq
  • News
Servizi per te
Trova la sede più vicina
 Attiva le tue pratiche online
  • Home
  • NEWS
  • Manovra anti-crisi: gli esclusi dalle finestre mobili

Manovra anti-crisi: gli esclusi dalle finestre mobili

21/06/2010

Ecco alcune novità che potrebbero entrare in vigore con la manovra anti-crisi.

Ricordiamo che tali misure, comunque, potrebbero essere modificate, visto che il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Vediamo quali lavoratori potrebber essere esclusi dalla novità delle ‘finestre mobili’ per il pensionamento.

L’attuale sistema delle finestre continuerà ad applicarsi:

1. a chi matura i requisiti per la pensione entro oò 31 dicembre 2010

2. ai soggetti che maturano i requisiti per la pensione dal 1° gennaio 2011 in poi e che sono

  • lavoratori dipendenti che stanno effettuando il periodo di preavviso contrattualmente previsto al 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età e contribuzione necessari per l’accesso a pensione entro la data di cessazione dell’attività lavorativa
  • lavoratori nei confronti dei quali viene meno l’abilitazione allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (ad esempio gli autisti dei mezzi pubblici)
  • lavoratoi, nel limite di 10.000 soggetti, purché:
    • si trovino in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 e maturino requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
    • si trovino in mobilità luga sulla base di accorsi stipulati entro il 30 aprile 2010 e maturino i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
    • siano titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore (come, ad esempio, i bancari) alla data di entrata in vigore della legge

 3.  al personale del comparto scuola ed università che matura i requisiti dal 1° gennaio 2011. Rimangono invece invariate le attuali disposizioni relative alla data di collocamento a riposo. Pertanto, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, la  cessazione del servizio ha efetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e dell’anno accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno

4. a militari, polizia e vigili del fuoco. La manovra non sembra riguardare i militari, le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, compresi i vigili del fuoco, per i quali rimarrebbero in vigore le decorrenze già previste

(Foto disponibile su www.flickr.com di “LiberaStrega“, Licenza Creative Commons)

Share

SERVIZI PER TE

  • Pensioni e contributi
  • Sostegno al reddito
  • Famiglia
  • Invalidità e disabilità
  • Previdenza complementare
  • Infortuni, malattie professionali e mobbing
  • Stranieri in Italia
  • Vivere e lavorare all’estero
Patronato Inas Cisl

© Patronato INAS CISL
Codice fiscale 07117601000

Sede legale
Viale Regina Margherita, 83/D
00198 Roma - Italia

PATRONATO INAS CISL

  • Home
  • Chi siamo
  • Governance
  • Amministrazione trasparente
  • Carta dei servizi
  • Pubblicazioni
  • Faq
  • News
  • Contatti

SERVIZI PER TE

  • Pensioni e contributi
  • Sostegno al reddito
  • Famiglia
  • Invalidità e disabilità
  • Previdenza complementare
  • Infortuni, malattie professionali e mobbing
  • Stranieri in Italia
  • Vivere e lavorare all’estero

CONTATTACI

Servizi per te
Trova la sede più vicina
Sportelli telefonici
Convenzioni Privacy/Cookie

Usiamo i cookie per fornirti la miglior esperienza d'uso e navigazione sul nostro sito web.

Puoi trovare altre informazioni riguardo a quali cookie usiamo sul sito o disabilitarli nelle .

Patronato Inas Cisl
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.

Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.

Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito Web.

Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!

Cookie Policy

Scopri di più riguardo la nostra Cookie Policy