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Naspi 2018: quando la proposta di lavoro è congrua

01/08/2018

Per chi è titolare della Naspi o della Dis-coll, la mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, se non giustificata da motivi documentati e comunicati entro 2 giorni lavorativi dalla proposta, comporta l’applicazione di alcune sanzioni.

Una proposta di lavoro è da considerarsi adeguata o meno in base ai seguenti principi:

  • coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate dal lavoratore;
  • distanza del luogo di lavoro dal domicilio del lavoratore e tempi di trasferimento mediante l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
  • durata dello stato di disoccupazione
  • retribuzione dell’offerta di lavoro, che deve essere superiore almeno del 20% rispetto all’indennità di disoccupazione percepita nell’ultimo mese precedente alla proposta.

Coerenza con le competenze

Al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, il lavoratore viene profilato in base alle proprie competenze e ad aree e settori professionali specifici. L’adeguatezza dell’offerta di lavoro è valutata anche in base a questo profilo e alla durata del periodo di disoccupazione.

  • Se si è in disoccupazione da massimo 6 mesi, l’offerta di lavoro è congrua se corrisponde all’area di attività del settore economico professionale individuato.
  • Per chi è in disoccupazione per un periodo tra 6 e 12 mesi l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel settore di riferimento, per lavorazioni uguali o affini a quelle già svolte, in continuità con esperienze e competenze maturate.
  • Per chi è disoccupato da più di 12 mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese per tutte le lavorazioni del proprio settore, in continuità con esperienze e competenze maturate.

Contratto e stipendio

In base al tipo di contratto e di stipendio, l’offerta di lavoro è congrua se comporta:

  • un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
  • un rapporto di lavoro a tempo pieno o con orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
  • una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

Distanza del luogo di lavoro

L’offerta di lavoro è congrua se la distanza del luogo di lavoro dal domicilio del lavoratore:

  • non è superiore a 50 Km o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
  • per chi è disoccupato da più di 12 mesi, se la distanza non è superiore a 80 Km o comunque raggiungibile mediamente in 100 minuti con utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Quando si può rifiutare un’offerta adeguata

Si è giustificati a rifiutare un’offerta di lavoro adeguata nei seguenti casi:

  • stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile e richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • gravi motivi familiari documentati;
  • limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore.

 

(Foto disponibile su Flickr, di Public Domain Photos, su Licenza Creative Commons)

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