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Novità in materia di riscatto della laurea

04/03/2008

Per le domande di riscatto laurea inoltrate a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’onere potrà essere pagato in un’unica soluzione, oppure rateizzato su un periodo massimo di 10 anni (120 rate mensili), senza l’applicazione degli interessi precedentemente previsti per il pagamento dilazionato.
Tale forma di rateizzazione non è prevista né per i pensionati né per i pensionandi; in quest’ultimo caso, il beneficio della rateizzazione cessa con il conseguimento del trattamento pensionistico (con l’obbligo di pagamento, in unica soluzione, del capitale residuo).
A decorrere dal 1° gennaio 2008 i giovani, anche se non hanno ancora intrapreso un’attività lavorativa di qualsiasi natura (dipendente – autonoma – parasubordinata) e, quindi, non sono ancora iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda, hanno la facoltà di riscattare il corso di laurea. Il riscatto della laurea, per questi soggetti, verrà considerato esclusivamente nel sistema contributivo, senza tenere conto della collocazione temporale del periodo, anche se lo stesso riguarda un periodo anteriore al 1° gennaio 1996 . Lo stesso andrà ad incrementare l’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei 35 o 40 anni di contribuzione, per il conseguimento del diritto alla pensione calcolata con il sistema contributivo.
In linea generale, l’onere del riscatto viene determinato con modalità diverse, a seconda della collocazione temporale dei periodi.
Soltanto per i giovani non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria si segue una procedura specifica: viene preso come parametro di riferimento il minimale imponibile previsto per gli artigiani e commercianti, applicando allo stesso l’aliquota di computo prevista per i lavoratori dipendenti.
L’importo così ottenuto dovrà essere rapportato al periodo da riscattare.
La somma versata all’Inps, sarà accantonata con evidenza contabile separata e rivalutata annualmente secondo le regole del sistema contributivo.
Successivamente, nel momento in cui il giovane intraprenderà attività lavorativa con conseguente versamento della contribuzione nella gestione di appartenenza, si potrà chiedere il trasferimento della somma maturata nel fondo dove lo stesso sia, o sia stato, iscritto.

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