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Nuove norme per il lavoro stagionale

23/11/2016

Da domani entrano in vigore le nuove norme che agevolano l’ingresso per i lavoratori stranieri stagionali e rafforzano le tutele nei loro confronti. Inoltre viene introdotto il permesso di soggiorno stagionale pluriennale.

I datori di lavoro interessati ad assumere cittadini stranieri per contratti stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, quindi, devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l’immigrazione competente, anche attraverso l’aiuto della proprie associazioni di categoria.

In caso di mancata risposta, la richiesta si considera accettata se riguarda uno straniero già autorizzato a prestare lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro nei precedenti 5 anni. Lo Sportello unico, entro i successivi 20 giorni, rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, che ha una durata massima di 9 mesi in un periodo di 12; il permesso per motivi di lavoro stagionale può essere rinnovato, in caso di nuova opportunità offerta dallo stesso datore di lavoro o da un altro, senza obbligo di rientro ai fini del rilascio di un nuovo visto.

Per l’assistenza gratuita per l’invio della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, è possibile rivolgersi al patronato Inas.

Il datore di lavoro, inoltre, deve dimostrare la disponibilità dell’alloggio.

In merito al canone di affitto, esso non deve essere decurtato automaticamente dalla retribuzione, non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio, alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non deve essere superiore ad 1/3 di tale retribuzione.

Inoltre è stato stabilito il diritto di precedenza per i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno 1 volta nei 5 anni precedenti, e a loro può essere rilasciato il permesso pluriennale fino a 3 annualità. Su tale permesso vengono indicati i periodi di soggiorno validi in Italia per ciascun anno. La richiesta di assunzione per le annualità successive alla prima può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta pluriennale, nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

Nel caso in cui al lavoratore stagionale venga offerto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato è possibile fare richiesta, allo Sportello unico per l’immigrazione, di conversione del permesso in permesso di lavoro subordinato, a condizione che l’interessato abbia svolto per almeno 3 mesi attività lavorativa stagionale in Italia. Tale richiesta può essere presentata presso il patronato.

Il nuovo permesso di soggiorno per lavori stagionali è rifiutato o – nel caso in cui sia già stato rilasciato – revocato se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare, se non ha rispettato i propri obblighi di previdenza sociale, tassazione e condizioni di lavoro o se l’impresa interessata è stata liquidata per insolvenza; tuttavia in tali casi è previsto che il datore versi al lavoratore una indennità, sulla base delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.

Infine, il rilascio del permesso viene revocato o rifiutato se lo stesso è stato ottenuto in maniera fraudolenta o se il cittadino straniero non soddisfa le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dalla legge.

 

(Foto disponibile su Flickr.com, di Claudio Di Ludovico, su Licenza Creative Commons)

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