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Pensione ai superstiti: novità per i figli studenti

25/07/2016

L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento e mantenimento della pensioni ai superstiti in favore dei figli studenti, nelle particolari situazioni dei periodi di “vacatio studii”, cioè quelli che intercorrono tra un ciclo di studi e l’altro, e di svolgimento di attività lavorativa.

Infatti, il figlio superstite maggiorenne, per acquisire il diritto alla prestazione pensionistica, deve possedere lo status di studente e non deve avere un lavoro retribuito al momento del decesso del genitore.

Le stesse condizioni devono essere mantenute anche dopo la liquidazione della pensione, altrimenti quest’ultima viene sospesa.

Riconoscimento del diritto

Lo status di studente si consegue:

 

  • tra i 18 ed i 21 anni di età, se l’orfano frequenta una scuola del primo o secondo ciclo di istruzione
  • nei limiti del compimento del 26° anno di età e degli anni accademici che costituiscono il corso di studi, se l’orfano frequenta
    • università statali e non statali riconosciute;
    • altro tipo di scuola legalmente riconosciuta, cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell’istruzione superiore;
    • corsi di livello universitario;
    • scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie.

Il figlio, in caso di morte del  genitore nel periodo di “vacatio studii” (vale a dire, l’intervallo tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica), mantiene lo status di studente e, quindi, ha diritto a percepire la pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi.

In tal caso, la prestazione viene attivata dal primo giorno del mese successivo alla morte del congiunto, ed il pagamento – compreso quello degli arretrati – è dovuto dal primo giorno del mese successivo alla data dell’iscrizione.

Diversamente, in caso di morte del genitore nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati, il figlio superstite non ha diritto al trattamento.

Sospensione del diritto

Quando il figlio studente è già titolare di pensione ai superstiti, nel periodo di vacatio studii – compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica – mantiene comunque il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico.

Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati, il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.

Pensione ai superstiti nel periodo di svolgimento di attività lavorativa

Per ottenere la pensione ai superstiti, il figlio maggiorenne studente, non deve svolgere attività lavorativa retribuita al momento del decesso del genitore. Per l’Inps questo vale anche in caso di lavoro retribuito, dal quale derivi però un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30%, e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa: in tal caso, l’orfano ha comunque diritto alla pensione ai superstiti. Se invece il reddito da lavoro è superiore a tale limite, lo studente non può accedere alla prestazione.

Pertanto, al momento della presentazione della domanda, l’interessato dovrà dichiarare (anche in via presuntiva) il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del genitore ed il relativo periodo di percezione.

Inoltre, lo studente ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati nella richiesta di accesso al beneficio.

Lo stesso meccanismo vale per chi è già titolare di pensione ai superstiti e, successivamente alla concessione del diritto, intraprende un’attività lavorativa retribuita. In tal caso, se il reddito percepito è superiore al limite sopra indicato, la pensione ai superstiti viene sospesa.

 

(Foto disponibile su Flickr, di schiuma quantica, su Licenza Creative Commons)

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