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Pensioni: cosa cambia

29/01/2015

Limite agli importi

A partire dal 2012, la norma stabi­liva che, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corri­spondente a tali anzianità fosse calco­lata secondo il sistema contributivo”.

La nuova legge di stabilità aggiun­ge però che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con le regole di calcolo vigenti al 31 di­cembre 2011, cioè prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero.

Il calcolo del trattamento pensioni­stico deve quindi tener conto, comun­que, di tutta l’anzianità contributiva. Quella, cioè, necessaria per il diritto alla prestazione più quella matu­rata tra il momento in cui si perfeziona il diritto e la decorrenza della prestazione stessa.

In sostanza, la norma si applica ai lavoratori che, avendo almeno 18 anni di contributi al 1995, avreb­bero ottenuto, prima dell’entrata in vigore della leg­ge n. 214 del 2011, una pensione calcolata esclusiva­mente con il sistema retributivo. Dovrebbero quindi risultare penalizzati soprattutto coloro i quali, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già maturato il diritto alla pensione di anzianità (in particolare, con un’anzianità contributiva pari a 40 anni) e hanno proseguito l’attività lavorativa.

La nuova disposizione ha effetto retroattivo: si applica cioè a decorrere dal 1° gennaio 2015, a tutti i trattamenti pensionistici, compresi quelli già liqui­dati alla stessa data.

Pagamento

Dal 1° gennaio 2015, i beneficiari di più tratta­menti riceveranno gli assegni, le pensioni e le in­dennità di accompagnamento, nonché le rendite vi­talizie erogate dall’Inail, in un unico pagamento e in un’unica data, fissata al 10 di ogni mese, o al giorno successivo, se festivo.

L’applicazione di tale disposizione è stata per ora prorogata, in attesa di una soluzione che non pena­lizzi eccessivamente i pensionati: l’Inps ha infatti disposto che, nel mese di gennaio, le date di paga­mento delle pensioni non subiscano modifiche.

 

(Foto disponbile su Flickr, di Emilian Robert Vicol, su Licenza Creative Commons)

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