Permesso di soggiorno per lavoro: che cos’è e chi può richiederlo
Per instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con un cittadino extra-comunitario residente all’estero, il datore di lavoro – italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia – deve presentare una specifica richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi. Le domande di nulla osta per lavoro subordinato, stagionale o autonomo possono essere presentate esclusivamente attraverso il sito internet del ministero dell’Interno quando è in vigore il “decreto flussi”.
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) permette di stipulare un contratto di lavoro e ricevere lo stesso trattamento retributivo, assicurativo e previdenziale previsto per i lavoratori italiani.
Il visto d’ingresso per lavoro è rilasciato dalla rappresentanza italiana competente, sulla base dell’autorizzazione al lavoro, preventivamente rilasciata dalle autorità italiane.
Permesso di soggiorno per lavoro: come funziona
L’ingresso in Italia per lavoro subordinato o per lavoro stagionale avviene su richiesta del datore di lavoro attraverso il contratto di soggiorno, nei limiti delle quote di ingresso. Vi sono quote riservate a lavoratori provenienti da Paesi con i quali lo Stato italiano ha sottoscritto accordi sui flussi di ingresso e sulla riammissione in caso di ingresso irregolare (Albania, Tunisia, Marocco, ed altri paesi), e a favore di lavoratori stranieri di origine italiana entro il 3° grado, iscritti presso i Consolati italiani all’estero.
L’ingresso per lavoro stagionale è definito annualmente dalle quote previste dal “decreto flussi” per specifici Paesi non comunitari, al fine di soddisfare esigenze di carattere stagionale nei settori turistico-alberghiero e agricolo. A esempio, non è possibile assumere dall’estero, per esigenze di carattere stagionale, una colf o una badante. Per tali ingressi, la normativa riconosce il diritto di precedenza ai lavoratori stranieri che l’anno precedente hanno già svolto un lavoro stagionale in Italia, nel rispetto delle condizioni di rientro nel Paese di provenienza, alla scadenza del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di lavoro subordinato dopo almeno 3 mesi di attività lavorativa per lavoro stagionale.
Per alcune specifiche professioni, come sportivi, infermieri, artisti, etc., sono previsti ingressi al di fuori delle quote annuali.
L’ingresso in Italia per lavoro autonomo avviene esclusivamente nei limiti delle quote stabilite dal “decreto flussi”. Il lavoratore extra-comunitario deve dimostrare alla rappresentanza diplomatica o consolare di possedere:
- risorse adeguate per l’esercizio dell’attività da intraprendere in Italia;
- autorizzazione da parte della questura competente a esercitare tale attività;
- requisiti per l’iscrizione in albi e registri, se richiesto.
Le domande di nulla osta per lavoro subordinato (non stagionale) e autonomo possono essere inoltrate con l’assistenza delle sedi Inas Cisl, mentre quelle per motivi di lavoro stagionale non rientrano tra le competenze del patronato.
Permesso di soggiorno per lavoro: perdita del posto
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale che perde il lavoro, anche per dimissioni, mantiene il diritto al soggiorno in Italia, può iscriversi al centro per l’impiego, per un periodo non inferiore ad 1 anno o per tutto il periodo in cui beneficia di un sostegno al reddito e può chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sedi Inas Cisl più vicina.