News Contatti
  • Home
  • Chi siamo
  • Governance
  • Amministrazione Trasparente
  • Carta dei Servizi
  • Pubblicazioni
  • Faq
  • News
Servizi per te
Trova la sede più vicina
 Attiva le tue pratiche online
  • Home
  • NEWS
  • Previdenza complementare: novità in arrivo

Previdenza complementare: novità in arrivo

25/10/2017

Con l’entrata in vigore della legge annuale sul mercato e la concorrenza sono diventate operative, dal 29 agosto scorso, alcune disposizioni in materia di previdenza complementare,

La prima novità riguarda la destinazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) ai fondi pensione: nel caso in cui gli accordi collettivi non stabiliscano la percentuale minima del Tfr maturando da destinare alla previdenza complementare, esso verrà destinato interamente a questa opzione.

In prospettiva, per rendere operativa questa norma sarà necessario un intervento di coordinamento normativo in quanto, ad oggi:

  • per tutti coloro che risultavano iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 28 aprile 1993, la maggior parte degli accordi collettivi individuano comunque la percentuale minima di Tfr maturando da destinare a previdenza complementare;
  • per gli iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva, invece, è previsto il versamento integrale del trattamento di fine rapporto.

Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche complementari, la legge introduce la possibilità di farne richiesta con 5 anni di anticipo rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio, qualora la cessazione dell’attività lavorativa comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi.

In tal caso, l’aderente può farne richiesta e la prestazione verrà erogata in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Inoltre, gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo fino ad un massimo di 10 anni.

Il riscatto della posizione è consentito sia nelle forme di previdenza complementari collettive che in quelle individuali, anche in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione. Infatti, a differenza di quanto avviene nella forme collettive – che sono rivolte a specifiche categorie o gruppi di lavoratori (ad esempio, dipendenti di aziende che applicano un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro), per cui nel momento in cui l’aderente non svolge più quell’attività “perde” effettivamente i requisiti di partecipazione al fondo – le forme individuali sono rivolte potenzialmente a tutti, a prescindere dall’attività lavorativa svolta dall’aderente (il quale, anzi, potrebbe non svolgerne nessuna).

 

(Foto disponibile su Flickr, di Public Domain Photos, su Licenza Creative Commons)

Share

SERVIZI PER TE

  • Pensioni e contributi
  • Sostegno al reddito
  • Famiglia
  • Invalidità e disabilità
  • Previdenza complementare
  • Infortuni, malattie professionali e mobbing
  • Stranieri in Italia
  • Vivere e lavorare all’estero
Patronato Inas Cisl

© Patronato INAS CISL
Codice fiscale 07117601000

Sede legale
Viale Regina Margherita, 83/D
00198 Roma - Italia

PATRONATO INAS CISL

  • Home
  • Chi siamo
  • Governance
  • Amministrazione trasparente
  • Carta dei servizi
  • Pubblicazioni
  • Faq
  • News
  • Contatti

SERVIZI PER TE

  • Pensioni e contributi
  • Sostegno al reddito
  • Famiglia
  • Invalidità e disabilità
  • Previdenza complementare
  • Infortuni, malattie professionali e mobbing
  • Stranieri in Italia
  • Vivere e lavorare all’estero

CONTATTACI

Servizi per te
Trova la sede più vicina
Sportelli telefonici
Convenzioni Privacy/Cookie

Usiamo i cookie per fornirti la miglior esperienza d'uso e navigazione sul nostro sito web.

Puoi trovare altre informazioni riguardo a quali cookie usiamo sul sito o disabilitarli nelle .

Patronato Inas Cisl
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.

Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.

Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito Web.

Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!

Cookie Policy

Scopri di più riguardo la nostra Cookie Policy