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Reversibilità: le regole per ex-coniugi e figli

30/07/2012

Alla luce delle recenti norme riguardanti le riduzioni della pensione ai superstiti, in caso di matrimoni contratti in tarda età e di breve durata, vediamo in che modo hanno diritto a questa prestazione l’ex coniuge e i figli della persona deceduta.

Coniuge superstite legalmente separato

Chi si è separato legalmente dal proprio coniuge defunto ha diritto alla pensione ai superstiti senza alcuna condizione soggettiva, come avviene per il coniuge non separato.
Tuttavia, l’Inps precisa che il coniuge superstite separato per colpa o per addebito della separazione può ricevere la pensione indiretta, o di reversibilità, solo se aveva diritto all’assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.

Ex coniuge divorziato superstite

L’ex coniuge divorziato superstite ha diritto al trattamento pensionistico solo alle seguenti condizioni:
titolarità dell’assegno di divorzio – Nel caso in cui il coniuge divorziato sia titolare dell’assegno di mantenimento, può avere diritto ad una quota della pensione
Mancanza di coniuge superstite – Qualora vi fosse un marito o una moglie superstite, l’ex coniuge della persona defunta può ottenere in giudizio una quota della pensione spettante al coniuge che risulti sposato con il dante causa alla data del decesso, a condizione che sia titolare dell’assegno di mantenimento. Nell’eventualità che uno dei beneficiari (coniuge superstite o ex divorziato) sia destinatario della riduzione del trattamento, la prestazione continuerà ad essere erogata in forma ridotta anche se l’altro coniuge perde il diritto alla prestazione economica (ad esempio in caso di nuove nozze)
Data di inizio del rapporto assicurativo – Deve essere anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Non aver contratto un nuovo matrimonio in seguito al divorzio – Se l’ex coniuge si sposa di nuovo dopo la decorrenza della pensione, non avrà più diritto alla prestazione. Il soggetto interessato riceverà invece una doppia annualità che consiste in un assegno “una tantum”, pari al doppio della pensione ai superstiti, in pagamento alla data del nuovo matrimonio. In tale misura è compresa anche la tredicesima mensilità.
Nell’eventualità di una riduzione del trattamento, la doppia annualità sarà erogata in base a quanto effettivamente corrisposto.

Figli minori e figli maggiorenni inabili o studenti

La riduzione della pensione ai superstiti, prevista dalla norma, non si attua in presenza di figli minori e di figli maggiorenni (legittimi o equiparati) che siano inabili o studenti. Si ricorda che questi, ad ogni modo, per beneficiare della prestazione ai superstiti devono far parte del nucleo familiare del genitore defunto, alla data della sua morte. Inoltre, sia i figli maggiorenni studenti che quelli inabili devono risultare a carico del dante causa al momento del suo decesso.
Bisogna aggiungere infine che, nel caso in cui alcuni titolari della pensione ai superstiti fossero successivamente esclusi, il trattamento viene riliquidato a favore dei restanti soggetti interessati.

 

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