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Ricongiungimento familiare: dal 5 novembre nuovi requisiti

27/10/2008

Dal prossimo 5 novembre entreranno in vigore alcune novità relative alle norme per il ricongiungimento familiare.
Innanzitutto vengono ridefiniti alcuni requisiti per i familiari che hanno diritto al ricongiungimento:
 

  • il coniuge non deve essere legalmente separato e non può avere meno di 18 anni
  • i figli maggiorenni a carico hanno diritto al ricongiungimento nel caso in cui, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa di uno stato di salute che comporti invalidità totale
  • è possibile richiedere il ricongiungimento dei genitori se questi sono a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute documentati
  • nel caso di impossibilità di presentare certificazioni da parte di autorità straniere o se sussistono fondati dubbi sulla autenticità della documentazione presentata relativa ai familiari da ricongiungere, il decreto prevede che siano le rappresentanze diplomatiche o consolari a rilasciare certificazioni sulla base dell’esame del Dna, effettuato a spese degli interessati.

Ulteriori modifiche riguardano il requisito economico che varia in relazione al numero dei familiari da ricongiungere:

  • il reddito minimo annuo previsto deve derivare da fonti lecite e non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo dell’assegno stesso per ogni familiare da ricongiungere
  • sia per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni, che per il ricongiungimento di 2 o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria, è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene anche conto del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente
  • viene stabilito l’obbligo di una assicurazione sanitaria (o altro titolo idoneo) o dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento del relativo contributo, per l’ascendente di oltre 65 anni, al fine di garantire la coperture per tutti i rischi sul territorio italiano

Novità anche in materia di visto di ingresso: il periodo di tempo dopo il quale il familiare da ricongiungere può ottenerlo, infatti, passa da 90 a 180 giorni. Il visto deve essere richiesto direttamente alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti, contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

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