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Riforma delle pensioni: ecco le novità!

23/01/2008

Il Protocollo del 23 luglio 2007, recepito dalla L.247/07, ha apportato dei cambiamenti importanti alla normativa su previdenza, lavoro e competitività. Vediamo di seguito, nel dettaglio, le principali novità sulle pensioni.

Dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 giugno 2009, i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione di anzianità con almeno 58 anni di età e con 35 anni di contributi mentre, per i lavoratori autonomi, il requisito anagrafico è aumentato di un anno (59 anni di età anagrafica) facendo valere, anche in questo caso, una contribuzione utile pari ad almeno 35 anni. Quindi, i requisiti per il periodo DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2009, sono: – per i i dipendenti 58 anni età anagrafica + 35 anni contributi; – per gli autonomi 59 anni età anagrafica + 35 anni contributi. Nel caso dei dipendenti, con il raggiungimento dei requisiti nel 1° semestre dell’anno si va in pensione dal 1° gennaio successivo, e con il raggiungimento dei requisiti nel 2° semestre dell’anno, si va in pensione dal 1° luglio successivo. Per gli autonomi il differimento è di un anno, di conseguenza se si matura il requisito nel primo semestre, si andrà in pensione il 1° luglio dell’anno successivo, mentre se il requisito si matura nel secondo semestre, si potrà accedere al pensionamento il 1° gennaio del secondo anno successivo. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il sistema delle quote, formate dalla somma dell’età anagrafica e degli anni di contributi. Per accedere al pensionamento quindi bisognerà aver maturato tre requisiti: quota 95 e almeno 59 anni di età e 35 anni di contributi per i dipendenti, per gli autonomi quota 96 e almeno 60 anni di età e 35 di contributi. Dal 1° GENNAIO 2011 per i dipendenti la quota è 96 con almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi, per gli autonomi quota 97 con almeno 61 anni di età e 35 anni contributi. Dal 1° GENNAIO 2013 per i dipendenti la quota sarà 97 con almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi, per gli autonomi quota 98 con almeno 62 anni di età e 35 anni contributi. Nel caso dei dipendenti, con il raggiungimento dei requisiti nel 1° semestre dell’anno si va in pensione dal 1° gennaio successivo, e con il raggiungimento dei requisiti nel 2° semestre dell’anno, si va in pensione dal 1° luglio successivo. Per gli autonomi il differimento è di un anno, di conseguenza se si matura il requisito nel primo semestre, si andrà in pensione il 1° luglio dell’anno successivo, mentre se il requisito si matura nel secondo semestre, si potrà accedere al pensionamento il 1° gennaio del secondo anno successivo. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue ancora con il maggior requisito contributivo (40 anni), indipendentemente dall’età anagrafica. Per l’accesso alla pensione, quindi, dal 2008 sono state mantenute le quattro “finestre di uscita” (1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile). Per il personale della scuola non si applicano le due o quattro uscite previste dalla norma, ma continua ad applicarsi la disciplina dell’unica finestra annuale (1° settembre) per garantire la continuità didattica dell’anno scolastico. Continua ad applicarsi la disciplina pensionistica in vigore fino al 31 dicembre 2007 nei confronti dei: – lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007; – lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007, e che maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria (compresa quella di più ampia durata, prevista per le Aree svantaggiate del Mezzogiorno); – lavoratrici dipendenti che optano per la pensione calcolata con il sistema contributivo; – personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti.
Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto Anche per la pensione di vecchiaia viene introdotto il meccanismo delle “finestre” (1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile). Esso non si applica a coloro che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, anche se non hanno ancora cessato l’attività lavorativa, nonché ai dipendenti che, alla stessa data, si trovano nel periodo di preavviso, finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Lavori usuranti I nuovi requisiti di accesso al pensionamento anticipato non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati in attività usuranti. In tali casi, infatti, il diritto sarà acquisito con una riduzione del requisito anagrafico di 3 anni (fermo restando il possesso di almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi), purché l’attività usurante rappresenti almeno la metà del periodo di lavoro complessivo (a regime). Le categorie rientranti nelle attività particolarmente usuranti dovranno essere definite con appositi decreti legislativi, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della L.247/07.
Nel sistema contributivo: – ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione e ai fini della maturazione del requisito contributivo dei 35 anni (accesso a pensione congiuntamente al requisito anagrafico), possono essere considerati utili anche i contributi da riscatto per periodi di studio, mentre restano esclusi quelli relativi ai versamenti volontari. Anche per queste pensioni sono state introdotte le finestre di uscita.
Per la consulenza e l’assistenza necessarie, ci si può recare presso la più vicina sede dell’Inas Cisl (gli indirizzi si trovano su www.cisl.it, oppure chiamando il numero verde 800 001 303). Ricordiamo che la consulenza offerta dall’Inas è assolutamente gratuita.

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