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Tra la mobilità ordinaria e la “finestra” c’è il sussidio straordinario per il 2009

16/10/2009

Quando fu varata la legge 247 del 2007, che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 le cosiddette ‘finestre’ anche per l’accesso alla pensione di vecchiaia, si creò un problema per quei lavoratori che, collocati in mobilità ordinaria a seguito di ristrutturazione o crisi dell’azienda di appartenenza prima dell’entrata in vigore della legge, si erano visti interrompere il versamento dell’indennità al raggiungimento dell’età pensionabile, senza però poter accedere immediatamente alla pensione. Il trattamento di mobilità, infatti, è incompatibile con qualsiasi trattamento pensionistico diretto, compresi i trattamenti anticipati e la pensione di inabilità.
Il ministero del Lavoro e l’Inps hanno risolto il problema introducendo per il 2008 un sussidio straordinario mensile, che è stato rinnovato anche per il 2009. Due sono dunque i casi possibili: coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, e per i quali la finestra per l’accesso si apre entro la durata ordinaria della mobilità, ricevono l’indennità di mobilità fino al momento del pensionamento, dopo di che inizia la normale erogazione della pensione; coloro invece per i quali la prima finestra utile si apre successivamente alla fine del periodo nel quale spetta la prestazione di mobilità, il sussidio copre l’arco di tempo che intercorre tra la scadenza di quest’ultima ed il momento dell’apertura della finestra.
Potrà quindi beneficiare del sussidio:
· chi è stato collocato in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2007, e matura entro il 31 dicembre 2009 i requisiti anagrafici e contributivi (utilizzando i contributi versati nel Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti, nonché quelli presenti nelle Gestioni separate dei lavoratori autonomi) necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per i mesi che intercorrono fino all’apertura della prossima finestra;
· chi, entro la scadenza del trattamento di mobilità, presenterà domanda di pensione di vecchiaia.
L’importo del sussidio è pari all’indennità di mobilità in godimento che, ricordiamo, corrisponde per i primi 12 mesi al 100% della cassa integrazione straordinaria percepita, o che sarebbe spettata nel periodo immediatamente precedente il licenziamento; all’80% per i periodi successivi. Tale cifra è comprensiva dell’assegno al nucleo familiare se spettante, e non comporta l’accredito di contribuzione figurativa. A differenza della pensione non è cumulabile con un reddito da attività lavorativa, e parimenti con l’assegno di invalidità: i titolari di tale assegno, se vengono collocati in mobilità, devono scegliere l’uno o l’altro trattamento. È invece compatibile con le prestazioni che possono essere erogate anche con la mobilità ordinaria: le pensioni indirette, le pensioni di guerra e facoltative, le rendite Inail, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati con l’Italia.
 

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