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Unioni civili e convivenze: le tutele per chi assiste partner disabile

22/03/2017

Recentemente sono stati compiuti importanti passi avanti per la tutela della disabilità.

È stato infatti riconosciuto il diritto ad utilizzare i permessi mensili anche per assistere il convivente e la parte dell’unione civile disabili in situazione di gravità, ed il congedo straordinario in favore dell’altra parte dell’unione civile disabile grave.

Permessi mensili

Alla luce delle ultime novità normative, I permessi mensili per assistere un familiare disabile in situazione di gravità – fermo restando il principio del referente unico dell’assistenza – possono ora essere concessi, in alternativa:

  • al coniuge
  • alla parte dell’unione civile
  • al convivente di fatto
  • al parente o all’affine entro il 2° grado

Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di 3° grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

E’ importante precisare, in generale, che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità, quindi per il partner è possibile usufruire dei permessi mensili esclusivamente per assistere l’altro componente dell’unione civile e non per un suo parente.

I conviventi di fatto possono beneficiare dei permessi mensili se hanno reso la dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza.

 

Congedo straordinario

Il congedo straordinario può essere ora fruito anche dalla parte di un’unione civile che assiste l’altra parte disabile, ma non dai conviventi.

I soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario si individuano, quindi, nel seguente ordine:

  • il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell’unione civile convivente
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

(Foto disponibile su Flickr.com, di “Daquella manera“, su Licenza Creative Commons)

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