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Uscita anticipata dal lavoro: ecco i dettagli

19/07/2013

Il ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle disposizioni che favoriscono l’uscita anticipata dal lavoro, per i soggetti prossimi al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Ricordiamo che la norma sostiene che, nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro – che impiegano mediamente più di 15 dipendenti – e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, l’azienda si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione, che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali, nell’ambito delle procedure di mobilità e dei processi di riduzione di personale dirigente, conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

I casi previsti

  • Accordo aziendale di incentivo all’esodo

Nei casi di eccedenza di personale, il datore di lavoro può stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale, finalizzato ad incentivare l’esodo del personale più anziano. L’accordo diverrà vincolante nei confronti del lavoratore solo a seguito dell’accettazione da parte dello stesso. La cessazione del rapporto di lavoro avverrà per risoluzione consensuale. 

  • Accordi sindacali con licenziamento collettivo

Nei casi di riduzione di personale con la procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro può stipulare un accordo con i sindacati che preveda l’impegno dell’azienda a farsi carico dei costi della prestazione. Al termine della procedura, il lavoratore licenziato non percepirà l’indennità di mobilità, ma una prestazione di importo pari al trattamento di pensione maturato. Gli interessati verranno individuati secondo il criterio della prossimità al perfezionamento dei requisiti pensionistici (entro 4 anni dalla data di cessazione).

  • Accordo sindacale con riduzione del personale dirigente

Il datore di lavoro può stipulare un accordo con l’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo della categoria (a prescindere dalla rappresentatività presso il medesimo datore di lavoro), finalizzato alla riduzione del personale dirigente. L’accordo assumerà valore vincolante solo a seguito dell’adesione da parte del lavoratore.

I requisiti per i lavoratori

Il lavoratore deve perfezionare i requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro i 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il requisito è verificato dall’Inps e ad esso è vincolata la validità della cessazione. In caso di mancanza dei requisiti amministrativi, l’adesione del lavoratore all’accordo non è valida. L’ente previdenziale verificherà il raggiungimento dei requisiti in base alla normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dell’adeguamento all’incremento dell’aspettativa di vita.

Dato il carattere generale, le disposizioni in esame si applicano a tutti i soggetti le cui prestazioni pensionistiche sono liquidate a carico di una qualsiasi gestione dell’Inps. 

 

(Foto disponibile su Flickr, di scrappy annie, su Licenza Creative Commons)

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