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Voucher per il nido: ecco i dettagli

18/06/2013

L’Inps ha finalmente pubblicato il bando che definisce le modalità di richiesta dei voucher per asili nido e baby sitter.
Dal 1° luglio, infatti, in alternativa al congedo parentale, le mamme lavoratrici, sulla base di una graduatoria che tiene conto dell’Isee, potranno richiedere il contributo di 300 € mensili, per un periodo massimo di 6 mesi, da utilizzare per i servizi di baby sitting oppure per il pagamento delle spese relative all’utilizzo dei servizi per l’infanzia pubblici (o privati accreditati).
La prestazione può essere richiesta al termine del congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, anche qualora la lavoratrice abbia parzialmente beneficiato del congedo parentale.
Il contributo sarà erogato sotto forma di voucher (o buoni lavoro) da ritirare presso le sedi Inps, nel caso in cui la donna scelga il servizio di baby-sitting; nel caso di utilizzo del contributo per sostenere i costi dell’asilo nido, invece, sarà l’istituto previdenziale a pagare direttamente la struttura educativa prescelta. 
Per ottenere questo beneficio, la lavoratrice deve presentare un’apposita domanda all’Inps per via telematica, specificando se questo verrà utilizzato per pagare la baby sitter o per il servizio di asilo nido. Inoltre, nella stessa richiesta bisogna indicare il numero di mesi per i quali si intende usufruire della somma. 

Chi ne ha diritto?

Possono richiedere il beneficio le madri (biologiche, adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata – comprese le libere professioniste, non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria e non titolari di pensione -, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i 4 mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. Non possono richiedere il voucher le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione.Il genitore di più figli dovrà presentare una domanda per ogni bambino.

Quanto dura il contributo? 

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 6 mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, e comporta la rinuncia al congedo parentale per il numero di mensilità di contributo fruite.Per frazione mensile si intende 1 mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, ma sempre nell’ambito degli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità.Pertanto, se la lavoratrice, ad esempio, ha usufruito di 4 mesi e 1 giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per 1 solo mese, avendo ancora 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.Le lavoratrici iscritte alla gestione separata potranno fruire del contributo per un periodo massimo di 3 mesi. Le lavoratrici part time avranno diritto al contributo in misura riproporzionata in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa.

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