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Asdi: tutte le novità /1

02/03/2016

L’Asdi (Assegno di disoccupazione) è una prestazione che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione Naspi. Vediamo di seguito i requisiti e le modalità di concessione di questa nuova prestazione.

Beneficiari

L’Asdi è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai lavoratori che possano far valere congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbiano fruito della prestazione Naspi per l’intera durata, entro il 31 dicembre 2015;
  • risultino ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della Naspi;
  • siano, al termine del periodo di fruizione della Naspi, componenti di un nucleo familiare nel quale sia presente un minore di 18 anni oppure abbiano un’età pari o superiore a 55 anni senza aver maturato i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata);
  • siano in possesso di una attestazione dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) con un valore pari o inferiore a 5.000 €;
  • non abbiano già usufruito dell’Asdi per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti la fine dell’indennità Naspi e, comunque, non oltre un periodo pari o superiore a 24 mesi nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della Naspi;
  • abbiano sottoscritto un apposito progetto personalizzato presso il servizio per l’impiego competente.

Durata e misura

La prestazione è corrisposta mensilmente, a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di termine dell’indennità Naspi, per un periodo massimo di 6 mesi.

Qualora siano stati già fruiti periodi di Asdi nei 12 mesi precedenti la fine dell’indennità Naspi, la durata massima della prestazione sarà pari alla differenza tra 6 mesi ed i periodi fruiti nel suddetto periodo di tempo; in ogni caso, la durata massima della prestazione sarà pari alla differenza tra 24 mesi ed i periodi fruiti nei 5 anni precedenti il termine della Naspi.

L’importo è pari al 75% dell’ultima Naspi percepita e, comunque, non può essere superiore all’importo dell’assegno sociale (€ 448,52).

E’ inoltre previsto un incremento in caso di presenza di figli a carico, in base alla seguente tabella:

Numero di figli

Incremento

1 figlio

89,70*€

2 figli

116,60 €

3 figli

140,80 €

4 o più figli

163,30 €

 *per il primo figlio, l’incremento è pari ad 1/5 dell’assegno sociale

L’ammontare, comprensivo dell’incremento per carichi familiari, non può mai essere inferiore al beneficio mensile attribuito mediante la Carta acquisti sperimentale, in base alla seguente tabella

Nucleo familiare

Beneficio mensile

2 soggetti

231,00 €

3 soggetti

281,00 €

4 soggetti

331,00 €

5 o più soggetti

404,00 €

Tenuto conto di questo incremento, l’importo non può comunque essere superiore al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita, comprensiva dell’importo dell’assegno al nucleo familiare.

Compatibilità con attività lavorativa

Durante il periodo di fruizione dell’Asdi, il lavoratore può instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato oppure intraprendere un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; in tali casi, il beneficiario della prestazione è soggetto ai limiti di compatibilità ed agli obblighi di comunicazione previsti dal decreto legislativo n. 22/2015 (a pena di decadenza, la comunicazione all’Inps deve essere effettuata entro 1 mese dall’inizio dell’attività lavorativa).

Tenuto conto dei limiti di compatibilità (8.000 € per il lavoro subordinato e 4.800 € per il lavoro autonomo), il reddito annuo – presunto o previsto – comunicato all’Inps sarà utilizzato ai fini della verifica della permanenza o meno del requisito della condizione economica di bisogno. L’istituto provvederà ad aggiornare il valore dell’Isee, sostituendo il nuovo importo dichiarato a quello utilizzato in precedenza per il calcolo dell’indicatore in via ordinaria.

 

(Foto disponibile su Flickr, di Public Domain Photos, su Licenza Creative Commons)

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