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Il Modello di organizzazione, gestione e controllo Inas ex D.lgs 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. 231/2001) ha introdotto una rilevante novità nell’ordinamento italiano, prevedendo una forma di responsabilità, definita amministrativa ma equiparabile a quella penale, a carico delle persone giuridiche, delle società o delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da soggetti in posizione “apicale” o da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Tale responsabilità è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge pertanto ad essa.

La responsabilità amministrativa dell’Ente viene esclusa se lo stesso ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati stessi.

L’Inas ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 231), con delibera del Consiglio di Amministrazione, che formalizza, in estrema sintesi, l’insieme delle misure finalizzate alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nell’ambito delle attività individuate come sensibili al potenziale rischio di realizzazione di un illecito di cui al decreto medesimo.

L’Inas ha istituito altresì un Organismo di Vigilanza collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione e dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

I principi e le regole espressi nel Modello 231 sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico adottato dall’Inas con delibera del Consiglio di Amministrazione.

MODELLO 231_190

 

Il Codice Etico dell’Inas

Il Codice Etico dell’Inas è lo strumento che definisce l’insieme dei valori etici e delle responsabilità dell’Ente.

Esso  individua anche le regole comportamentali che devono guidare la gestione e i rapporti interni ed esterni. Il rispetto del Codice Etico, inoltre, consente di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 nell’ambito delle specifiche attività svolte dall’Ente. L’osservanza dei contenuti del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano per l’Inas è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione dell’Ente.

L’Area Risorse Umane dell’Inas ha il compito di promuovere la conoscenza e la diffusione, nonché di assicurare l’aggiornamento, l’interpretazione e l’attuazione delle disposizioni del Codice Etico.

L’Inas fissa i criteri e le procedure per ridurre il rischio di violazioni del Codice Etico, promuove e verifica la conoscenza e l’attuazione del Codice, nonché assicura la verifica di ogni notizia di violazione del Codice stesso, la valutazione dei fatti e l’applicazione di adeguate sanzioni.

CODICE ETICO

 

Whistleblowing

Le segnalazioni whistleblowing – ovvero le segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente, richiamati all’art. 2 del D.Lgs. 24/2023 – di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo riferito all’Inas, devono essere trasmesse utilizzando il modello allegato scaricabile.

Inas si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, intendendosi – ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 – qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le Segnalazioni oggetto della presente procedura

La presente procedura riguarda le Segnalazioni (di seguito anche “whistleblowing”) delle seguenti Violazioni (come definite nella sezione dedicata del presente documento e individuate nell’art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023):

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dall’Istituto, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto:

  • informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
  • informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
  • elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Con specifico riferimento alle condotte di cui al numero 2) si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

  • condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
  • violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per l’Istituto ai sensi del Decreto;
  • sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per l’Istituto ai sensi del Decreto;
  • operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per l’Istituto ai sensi del Decreto.

Le Segnalazioni di Violazioni di cui al numero 2), possono essere effettuate solo tramite il canale di Segnalazione interna.

 

Segnalazione interna

Ai sensi di legge, l’Istituto ha attivato un proprio canale di segnalazione interna di cui al D. Lgs. n. 24/2023, che garantisce, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione di tale canale è affidata all’Organismo di Vigilanza dell’Istituto.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono stati debitamente autorizzati dall’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nelle Segnalazioni interne.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

  • in forma scritta, con modalità informatiche, tramite la casella PEC all’indirizzo OdV@pec.inas.it;
  • in forma scritta, attraverso posta ordinaria, all’indirizzo Viale Regina Margherita 83/D, all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza con la dicitura “riservata personale”;
  • in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole. In tali casi, previo consenso della persona segnalante, la segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

 

Per gli ulteriori canali esterni a disposizione del Segnalante, si rimanda al testo completo della procedura.

 

Procedura Segnalazioni Whistleblowing

Modulo per Segnalazione

Privacy- Allegato 2 informativa privacy per la persona segnalante