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Infortunio sul lavoro

18/12/2018

Infortunio sul lavoro: che cos’è

L’ infortunio sul lavoro è l’evento traumatico che si verifica nelle seguenti condizioni:

  • in occasione di lavoro – quando esiste un collegamento tra l’incidente e l’attività lavorativa effettuata;
  • per causa violenta – ogni fatto esterno che agisce rapidamente e imprevedibilmente sull’organismo umano provocando una lesione. Ad esempio: cadute, lesioni prodotte da macchine, corrente elettrica, fulmine, colpo di calore o di freddo, improvvisa e forte emozione con turbamento psichico, contatto con agenti patogeni (epatiti, Aids), assorbimento di sostanze tossiche.

E’ necessario che esista un collegamento (nesso causale) tra infortunio e attività lavorativa, sia che l’infortunio si verifichi sul luogo del lavoro e/o all’interno del turno di lavoro, sia al di fuori di queste condizioni.

Rientrano tra gli infortuni sul lavoro anche gli eventi che si verificano in itinere, cioè durante il percorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Infortunio in itinere: che cos’è

L’infortunio in itinere è quello che si verifica nel percorso tra casa e lavoro e viceversa, nonché in quello effettuato dal luogo di lavoro al luogo di consumazione del pasto, quando non è presente una mensa aziendale.

Il riconoscimento e l’indennizzo da parte dell’Inail sono subordinati alla presenza di specifiche condizioni:

  • finalità lavorative;
  • normalità del tragitto, cioè il percorso dalla dimora abituale del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa, normalmente compiuto dal lavoratore in considerazione della concreta situazione della viabilità (ad esempio perché il traffico è più scorrevole, ci sono meno semafori, etc.), in assenza di interruzioni o deviazioni non necessarie;
  • percorrenza in orari compatibili con quelli lavorativi.

Quando lo spostamento non avviene tramite i mezzi pubblici, a piedi o con la bicicletta, il riconoscimento dell’infortunio in itinere è vincolato alla dimostrazione, da parte del lavoratore, del fatto che, per affrontare il percorso per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro e viceversa, deve utilizzare il mezzo privato, per inesistenza di quello pubblico o perché gli orari di percorrenza dello stesso non sono compatibili con quelli lavorativi.

Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere: cosa fare

Se il lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, deve avvertire immediatamente il datore di lavoro.

Quest’ultimo ha l’obbligo di inoltrare all’Inail la denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi), già trasmesso all’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.

In caso di infortunio mortale oppure di infortunio per il quale si ipotizza il pericolo di morte, la denuncia potrà essere trasmessa, anche con un telegramma, entro 24 ore.

Se il datore di lavoro non effettua la denuncia, il lavoratore deve presentarla all’Inail o rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.

Infortunio domestico: cosa fare 

Chi svolge lavori domestici non retribuiti all’interno della famiglia è tutelato in caso di infortunio.

L’iscrizione all’Inail è obbligatoria per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, non sono titolari di pensione e svolgono attività di lavoro domestico non retribuito e di cura dei familiari, in modo abituale, esclusivo e senza alcun vincolo di subordinazione.

Si devono assicurare:

  • studenti che si occupano dell’ambiente in cui abitano, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza ;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (a esempio ragazzi in attesa di prima occupazione);
  • titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni;
  • lavoratori in mobilità;
  • cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • lavoratori in cassa integrazione guadagni;
  • lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato (l’assicurazione, in questo caso, deve coprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa, ma la quota va versata per intero).

Non devono pagare il premio coloro che:

  • hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 € annui;
  • fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 € annui.

In questo caso, il premio è a carico dello Stato.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

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